DEROGHE ALL’OBBLIGO DELLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

E’ stata resa nota l’ordinanza con la quale viene disciplinata, per gli esercizi di vendita al dettaglio, la deroga dall’obbligo della chiusura domenicale e festiva per i giorni. Questo il calendario:

MARZO – giorni 20 e 27;

APRILE – giorno 3, 10 e 17;

MAGGIO – giorni 8, 15, 22 e 29 apertura antimeridiana per gli esercizi del settore alimentare e pomeridiana per gli esercizi del settore non alimentare;

GIUGNO – giorno 5, 12, 19 e 26 apertura antimeridiana per gli esercizi del settore alimentare e pomeridiana per gli esercizi del settore non alimentare;

LUGLIO – giorno 3;

AGOSTO – nessuna deroga;

SETTEMBRE – nessuna deroga;

Gli esercizi siti nelle frazioni di Marina di Modica, Maganuco e all’interno del perimetro urbano di Frigintini, per come individuato nelle tavole del P. R. G., hanno la facoltà di deroga dall’obbligo della chiusura domenicale e festiva fino al 30 settembre 2011.

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l’apertura al pubblico nel secondo giorno festivo, in caso di più di due festività consecutive.

Gli esercizi che non vorranno beneficiare della presente ordinanza possono rimanere chiusi.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio dei settori alimentare e non alimentare possono:

determinare liberamente e senza limitazioni l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio;

avvalersi della facoltà di osservare la mezza giornata di riposo infrasettimanale che rimane fissata come segue:

– settore alimentare: mercoledì pomeriggio;

– settore non alimentare: lunedì mattina o sabato pomeriggio.

L’esercente ha l’obbligo di rendere noto al pubblico l’orario adottato per il proprio esercizio, mediante cartelli o altri mezzi idonei d’informazione;

Ai sensi dell’art. 14 della L. R. n. 28/99 le limitazioni di apertura domenicali e festive non si applicano:

alle rivendite di generi di monopolio;

agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri;

agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie;

alle rivendite di giornali;

alle gelaterie e gastronomie;

alle rosticcerie e alle pasticcerie;

alle sale cinematografiche,

agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli da giardinaggio, articoli per il mare, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, mobili d’arredamento, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti;

all’attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002 e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni di cui al punto 3) si applicano agli esercizi che svolgono più attività, qualora quella ricompresa nel superiore elenco sia svolta in maniera prevalente.

Per l’accertamento del requisito di attività prevalente deve farsi riferimento al reddito prodotto, che deve risultare maggiore rispetto alle attività residuali, oppure alla superficie utilizzata per la vendita dei prodotti relativi all’attività prevalente, che in ogni caso deve essere superiore al 50% della superficie di vendita complessiva.

E’ da intendersi revocata ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente o con essa incompatibile.

 

 

 

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