CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Tornando a parlare di diritti degli animali e di benessere animale, un altro documento storicamente importante è proprio la “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”.

Vogliamo proporVi i principali punti del testo in 2 ‘puntate’, invitando tutti a considerarlo un utile spunto di riflessione.

Principi per il mantenimento degli animali da compagnia
– Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da com­pagnia.
– Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.
– Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occu­parsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
– Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provve­dere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bi­sogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:
a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.
– Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:
a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, op­pure
b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l’animale non può adattarsi alla cattività.
Riproduzione
Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della proge­nitura o dell’animale femmina.
 Limiti di età per l’acquisto
Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il con­senso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità paren­tale.
 Addestramento
Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono dan­neggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che cau­sano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili.
– Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe
1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spet­tacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:
a) l’organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con i requisiti dell’articolo 4 paragrafo 2 e che
b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.
2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:
a) nel corso di competizioni;
b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la sa­lute ed il benessere dell’animale.

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