È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
18 Set 2012 19:20
Tornando a parlare di diritti degli animali e di benessere animale, un altro documento storicamente importante è proprio la “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”.
Vogliamo proporVi i principali punti del testo in 2 ‘puntate’, invitando tutti a considerarlo un utile spunto di riflessione.
Principi per il mantenimento degli animali da compagnia
– Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.
– Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.
– Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
– Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:
a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.
– Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:
a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure
b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l’animale non può adattarsi alla cattività.
Riproduzione
Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina.
Limiti di età per l’acquisto
Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il consenso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale.
Addestramento
Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili.
– Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe
1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:
a) l’organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con i requisiti dell’articolo 4 paragrafo 2 e che
b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.
2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:
a) nel corso di competizioni;
b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell’animale.
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