CONFCONSUMATORI E I RISARCIMENTI PER LE VITTIME DELLA STRADA!

 Pedoni investiti da auto poi datesi alla fuga e motociclisti tamponati da auto sprovviste di copertura assicurativa o che si sono successivamente dileguate. Questi sono solo alcuni dei casi che ci sono stati segnalati e che stiamo seguendo.  In tali ipotesi la richiesta di risarcimento deve formularsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla compagnia di assicurazione competente per territorio, per la regione Sicilia la Fondiaria Sai spa, e al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso la Consap (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici). L’istruttoria e il risarcimento sono gestiti dall’agenzia assicurativa designata che ha competenza esclusiva e contro la quale deve essere proposta l’azione nel caso di mancata definizione stragiudiziale.

 Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), è l’organismo di indennizzo nel caso ci si trovi di fronte a situazioni come quelle appena descritte.

Il Fondo per le Vittime della Strada deve provvedere infatti al risarcimento, tra gli altri, dei danni causati da: – veicoli o natanti non identificati, per danni alla persona e  per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona; – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose che verranno risarciti integralmente; – veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; – veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. È onere del danneggiato provare le modalità del sinistro, la responsabilità del conducente del veicolo non identificato e l’impossibilità di identificarlo. In quest’ultimo caso l’impossibilità ricorre ove il conducente responsabile non si sia fermato o il soggetto danneggiato non era nelle condizioni psico-fisiche tali da poter identificare l’altro veicolo. Si consiglia in ogni caso di sporgere querela contro ignoti.

Anche la prova della mancanza della copertura assicurativa è a carico del danneggiato e può risultare sia dall’ammissione esplicita del responsabile che dall’ accertamento in loco dalle autorità di pubblica sicurezza.   C’è da segnalare purtroppo, nell’ambito di sinistri di questo tipo, la difficoltà di dialogo con l’impresa designata, dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento del danno. Oltre alle lungaggini nella liquidazione di danni, le problematiche più frequenti riguardano l’impossibilità di trattare i sinistri con un liquidatore, neppure telefonicamente. Sono messi a disposizione infatti, solo numeri di fax e operatori di call center. Si stà valutando pertanto l’ipotesi di un reclamo all’Isvap quale Istituto di  Vigilanza sulle assicurazioni– ha dichiarato l’avv. Samantha Nicosia responsabile provinciale Confconsumatori.

 

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