Walter Morale, Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa, è stato eletto Presidente della Sezione Interregionale Campano-Siciliana della Società Italiana di Nefrologia (S.I.N.) per il prossimo triennio. L’elezione è avvenuta al termine di una consultazione elettorale online che ha coinvolto tutti i nefrologi delle due regioni, confermando la fiducia della comunità scientifica […]
CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO DI DUE FUNZIONARI DEL COMUNE DI MODICA
10 Lug 2013 08:58
In esito alle indagini che, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Modica, portarono anche al sequestro del terreno e delle attività di cantiere presenti nel fondo sito a Modica in Via Trani, il Procuratore della Repubblica di Modica, Francesco Puleio, ha chiesto al Giudice dell’udienza preliminare il rinvio a giudizio delle seguenti persone:
Ä D.C., dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Modica;
Ä G.A., dipendente del Comune di Modica, in servizio presso il Settore Urbanistica, responsabile del procedimento per la realizzazione dell’edificio sito in Modica, via Trani;
Ä D.R.S. e D.R.M., proprietarie del terreno oggetto di rilascio della C.E. nr. XXX, beneficiarie e dirette istigatrici dell’illecito;
I proprietari avevano chiesto ed ottenuto dal Comune di Modica la concessione edilizia per la realizzazione di un edificio per civile abitazione, procedendo ai primi lavori di spianamento e movimento terra. Le indagini avevano accertato che la concessione edilizia sarebbe stata rilasciata omettendo ogni valutazione circa le conseguenze che la realizzazione dell’edificio avrebbe avuto sulla regimentazione delle acque. Infatti, l’edificio sarebbe sorto in una zona di impluvio naturale dove convoglia buona parte delle acque piovane (superficiali e di infiltrazione) di tutto il bacino sovrastante la Via Trani, oggi fortemente urbanizzato. Il cantiere del costruendo immobile, come si evince anche dagli ulteriori accertamenti svolti dal settore Geologia della Provincia Regionale di Ragusa, avrebbe modificato i profili dell’impluvio e avrebbe ristretto la sezione naturale del cosiddetto letto di piena e/o di magra con possibili rischi geomorfologici ed idraulici dei luoghi e con processi di erosione accelerata, in occasione di eventi piovosi critici e non solo. Le indagini avevano tra l’altro documentato quanto accaduto nell’agosto 2012, allorquando, a seguito di un violento temporale, le acque piovane provenienti dalle vie sovrastanti e dalle traverse della Via Trani, l’avevano trasformato in un unico fiume in piena con allagamenti che hanno creato non poco allarme negli abitanti della zona, i quali erano già preoccupati per i pericoli per l’incolumità pubblica che l’edificazione di quel fondo poteva comportare.
Questo il dettaglio delle imputazioni:
IMPUTATI
Del delitto di Abuso d’ufficio in concorso, p. e p. dagli artt. 110, 323 c.p., per avere, singolarmente ed in concorso tra loro,
Ø D.C., nella qualità di dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Modica;
Ø G.A., nella qualità dipendente del Comune di Modica, in servizio presso il Settore Urbanistica, responsabile del procedimento per la realizzazione dell’edificio sito in Modica, via Trani;
Ø D.R.S. e D.R.M., quali proprietarie del terreno oggetto di rilascio della C.E. nr. 17 del 06/02/2012, beneficiarie e dirette istigatrici dell’illecito;
D.C., quale pubblico ufficiale, nello svolgimento delle funzioni, anche sulla base del parere reso in data 28/10/2011 da G.A., rilasciato indebitamente la concessione edilizia nr. 17 del 06/02/2011 per la “realizzazione di un edificio per civile abitazione nell’area ubicata in via Trani, riportata al Catasto al foglio 77, p.lla 695-732-685 della superficie complessiva catastale di mq. 2773,00, di cui mq. 620, 13 ricadenti in zona B del P.R.G.” (assentita), omettendo ogni dovuta valutazione circa le conseguenze che la realizzazione dell’edificio, per il quale era stata rilasciata la citata concessione edilizia, avrebbe avuto sulla regimentazione delle acque e riguardo al necessario rispetto del naturale deflusso delle acque superficiali che interessa il canale naturale e l’intera valle della zona, ed in particolare gli oggettivi impedimenti evidenziatisi:
v dall’attività ispettiva espletata dallo stesso G.A. sul sito in data 17/05/2012, nel corso della quale risultava che: “… il terreno è costituito da materiale alluvionale poco coerente … l’area oggi è interessata a seguito degli scavi di un impluvio di acque meteoriche in atto non convogliate in apposito canale ricettore, pertanto una improvvisa ed intesa pioggia potrebbe creare un dilavamento del materiale destabilizzando i muri di sostegno sopra indicati …” (trattasi di muro di sostegno a supporto della via Trani), a cui seguiva la sospensione della concessione edilizia nr. 17 tramite l’Ordinanza nr. 534/OR del 22/05/2012, quest’ultima successivamente revocata in data 19/07/2012, a seguito di controdeduzioni ed integrazione di documentazione);
v dalle risultanze contrastanti circa il volume di acque superficiali confluenti nell’impluvio determinato in 7,11 mc al secondo da parte del geologo della Provincia Regionale di Ragusa, contro lo 0,376 mc al secondo determinato dal progettista della ditta D.R. – tenuto conto degli stessi parametri di riferimento – con conseguente ulteriore implementazione del già esistente rischio geomorfologico ed idraulico dei luoghi, in occasione di eventi piovosi critici;
con violazione delle prescrizioni normative di riferimento e segnatamente:
Ä dell’art. 133 lettera a) del R.D. 8 maggio 1904, nr. 368 (“Regolamento per la esecuzione del t.u. della l. 22 marzo 1900, nr. 195, e della l. 7luglio 1902, nr. 333, sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi”), il quale prevede chiaro ed espresso divieto “in modo assoluto” di procedere ad una serie di lavori, tra cui la realizzazione di “… fabbriche .. dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade a distanza minore di … metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua”;
Ä dell’art. 96 lettera f) del R.D. 27 luglio 1904, nr. 523 (“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”), il quale dispone che sono vietate in modo assoluto, tra l’altro, “… le fabbriche … a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza maggiore … di metri 10 per le fabbriche e per gli scavi”, consente alle “discipline locali” di derogare alla distanza minima assoluta ivi indicata, senza porre distinzione tra “fabbriche esistenti” e “nuove fabbriche”;
Ä dell’art. 27 commi 1 e 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), il quale impone al dirigente ed al responsabile dell’ufficio comunale di vigilare sull’attività urbanistico – edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge;
Ä del Regolamento edilizio comunale che, all’art. 50 (commi 9, 10 e 12), prevede: … “È vietato costruire su terreni di riporto recenti ed in generale franosi, a meno che il progetto di costruzione venga integrato da uno studio geologico approfondito e da eventuali proposte di interventi tecnici che assicurino la stabilità delle costruzioni progettate ed esistenti … È vietato altresì costruire a distanza inferiore ai 10 ml. dai corsi d’acqua, torrenti, impluvi e sedi di acque torrentizie … La Commissione Edilizia Comunale potrà imporre insindacabilmente anche misure maggiori di quelle prescritte dallo art. 96 del R.D. 25/01/1904 n. 523, qualora, a seguito di esperienze precedenti, esista pericolo di alluvione”;
Ä dalla relazione a corredo della “Integrazione Geologica agli Strumenti Urbanistici Generali” (redatti in scala 1:2.000) dove sono anche riportati dettagli relativi alle “Zone con acclività superiore al 20%” (si tratta di quelle aree acclivi di versante che si presentano, in genere, denudate e con roccia lapidea in posto, ma talora occupate da detriti di falda) per le quali in caso di affioramento di terreni incoerenti (quali sono i detriti) su pendii che oltrepassano la pendenza media del 35% (20° di inclinazione) è prescritto che “Oltrepassati tali valori di acclività, tali zone dovranno essere considerate inedificabili. In tal caso, si consiglia la sistemazione idraulico-forestale”; vincoli, questi ultimi, richiamati anche dalla “Carta di Suscettibilità” (Tav. 4) d’uso, indispensabile per quanto attiene l’edificabilità del territorio comunale e fornita a corredo dello Studio Geologico del nuovo P.R.G. di Modica (1995) – in corso di approvazione – che fa ricadere i luoghi oggetto di indagini (Foglio 7 p.lle 695, 732 e 685) in “Zona di impluvio” definita come tale non edificabile;
procurando in tal modo intenzionalmente a D.R.S. e D.R.M. un ingiusto vantaggio patrimoniale, a loro derivante dalla possibilità di realizzare l’immobile previsto dalla citata concessione edilizia, con danno ingiusto per la collettività determinato dal pericolo per l’incolumità pubblica.
In Modica, in epoca prossima al 06/02/2012 e fino alla data attuale (denuncia querela depositata il 15/05/12).
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