Chiaramonte, la replica dell’amministrazione: “L’assessorato si è pronunciato con un suggerimento. La legge si basa sui fatti, i verdetti alle autorità competenti”

Fra l’amministrazione comunale e le opposizioni è ormai guerra dichiarata. Lo è sempre stato, in realtà, ma da quando si è verificata la questione relativa alla mozione di sfiducia al sindaco Sebastiano Gurrieri, lo è in modo palese.

Al provvedimento dell’assessorato alle autonomie locali, illustrato dal consigliere Mario Cutello, risponde l’assessore Cristina Terlato, che in questo momento si è fatta portavoce dell’amminsitrazione comunale: “L’Assessorato si è pronunciato con un “suggerimento” a porre in essere atti che sanino “l’irregolarità” della Delibera 6/2022.
Si attenzioni: “irregolarità” e non “illegittimità”, tant’è vero che, trattandosi di una interpretazione giurisprudenziale della legge, lo stesso parere rilasciato dall’Assessorato, lascia il margine di un ricorso gerarchico entro 30 giorni e di un riscorso al TAR entro 60 giorni.


A maggior conforto per i cittadini non vi è nessuna diffida a non mettere in atto qualsiasi azione amministrativa, al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio giacché questi sono ancora pienamente in carica”.

Sul paventato danno erariale, viene specificato che nella nota inviata dagli Enti Locali, si dichiara che “Ogni spesa da sostenere per la difesa del provvedimento in caso di impugnativa della Delibera 6/2022, queste saranno sostenute da Sindaco e Giunta senza aggravare per 1€ sulle casse comunali”.

Infine, si legge nel comunicato inviato da Terlato: “La nota dell’Assessorato Regionale menzionata dall’opposizione, pur nella sua autorevolezza costituisce infatti un suggerimento indirizzato agli organi che ne hanno il relativo potere d’intervento, motivata su questione giuridicamente controversa, di non facile soluzione interpretativa. Vero è che ad oggi non sussiste alcun annullamento degli atti amministrativi fin qui posti in essere (TAR Catania n.1617 del 18/05/2021), né alcun organo giurisdizionale che sulla questione de quo si sia ancora espresso (giudizio sul ricorso alla sentenza TAR Catania n.1617/2021 ancora pendente al C.G.A.)”.

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