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ATTENTI ALLE BUCHE!
20 Mar 2014 18:52
In caso di danno alle cose o persone causate da una buca presente sul manto stradale si applica l’articolo 2051 del codice civile che prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva dell’ente proprietario della strada. La responsabilità è fondata sulla possibilità concreta per l’ente, riguardo all’estensione della rete stradale di riferimento e di sua competenza, di esercitare un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi. L’articolo 2051 del codice civile prevede, infatti, che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Già nel 1999 la Corte Costituzionale aveva affermato il principio secondo cui alla pubblica amministrazione non era applicabile la disciplina normativa dettata dall’art. 2051 codice civile solo quando “sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”. Il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 codice civile agli Enti pubblici, cui è demandata la manutenzione e cura di determinati beni, va, invece, individuato nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, non escludibile sulla scorta dell’asserita notevole estensione del bene e sull’uso generale e diretto da parte dei terzi, occorrendo, altresì, che a tali parametri si aggiunga chiaramente l’indagine condotta dal giudice di merito, involvente l’effettiva impossibilità del controllo, legata ai menzionati indici. L’orientamento è condiviso dalla Cassazione, la quale ribadisce come sia necessario far riferimento anche “alle caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che connotano il manto stradale in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno del perimetro urbano”.
La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall’art. 2051 codice civile, si applica pertanto anche nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi. La circostanza che si tratti della rete stradale contenuta nell’ambito urbano è sintomatica della sussistenza di una possibilità effettiva di sorveglianza e comporta l’applicazione dell’art. 2051 codice civile nei confronti del Comune.
Ma attenzione! L’orientamento di alcuni giudici è quello di escludere il risarcimento del danno tutte le volte in cui la strada sia in evidente condizioni di dissesto. In una recente sentenza della Corte di Appello di Napoli, i giudici affermano che ogni qual volta l’automobilista distrugga le ruote in qualche voragine sul manto stradale, affinché questi possa chiedere il risarcimento al proprietario della strada, dovrà dimostrare la sussistenza della cosiddetta “insidia o trabocchetto”. In gergo non tecnico, ciò significa che il danneggiato deve dare prova che l’ostacolo era difficilmente visibile e, quindi, non evitabile anche per chi abbia una guida prudente. Viceversa, tutte le volte in cui, adottando una condotta attenta alle effettive condizioni della strada, l’ostacolo non sia pericoloso, allora non c’è responsabilità dell’ente.
I giudici del capoluogo campano hanno quindi chiarito che, in caso di una strada costellata di buche e disseminata di cubetti di porfido, si deve escludere la sussistenza di un ostacolo del tipo insidia o trabocchetto e quindi di una conseguente responsabilità del Comune. Difatti, le condizioni della strada devono indurre il danneggiato a moderare la velocità e ad assumere un maggiore livello di attenzione alla guida.
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