Assostampa denuncia il mancato adeguamento contrattuale per uffici stampa Comune e Provincia di Ragusa

L’Associazione Siciliana della Stampa, dopo vari e ripetuti solleciti nei confronti degli enti interessati, denuncia il mancato adeguamento dei minimi retributivi dei giornalisti degli uffici stampa del comune di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per i quali è stato sottoscritto un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del “Contratto collettivo per l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all’articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33” del 24/10/2007, pubblicato nella G.U.R.S. il 16/11/2007, in violazione di precise norme di legge e di autorevoli pareri come quello espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Venuto meno il blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015, che ha reso legittima l’applicazione del vigente Contratto Fnsi – Fieg, a far data dalla pubblicazione sulla G.U. della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, non si spiega la disparità di trattamento con gli altri dipendenti che invece hanno avuto aggiornato il loro stipendio da giugno 2018 creando di fatto una palese discriminazione che era il motivo per cui il contratto di lavoro giornalistico non veniva applicato, seppure rinnovato più volte, proprio per omogeneità di trattamento nei confronti dei dipendenti dello stesso ente. Quindi non c’è alcuna logica e giustificazione in questa pervicace volontà di discriminare i dipendenti giornalisti degli uffici stampa del comune di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in tal senso il parere della Ragioneria Generale dello Stato prot. 42526 del 19.05.2015 reso alla Regione Toscana è eloquente“…potendosi riconoscere allo stesso (personale giornalistico negli enti locali) solo gli incrementi eventualmente previsti da tale contratto con riferimento ai periodi successivi alla predetta data di scadenza del blocco in parola (comma 17, dell’articolo 9, del decreto-legge n. 78/2010)”.

Va evidenziato, inoltre, che una volta applicato un contratto non può essere disattesa una parte di esso, venuta meno la disposizione legislativa che ne aveva disposto il momentaneo blocco per ragioni di finanza pubblica.

Pertanto, alla luce di quanto argomentato ed in base alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015, essendo decaduto il vincolo del blocco contrattuale nella P.A., il sindacato unitario dei giornalisti non è più disponibile a tollerare il ritardo delle due Amministrazioni relativamente agli aumenti contrattuali dei giornalisti dipendenti facendo ricorso al Giudice del Lavoro qualora non si provveda al più presto.

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