APPRODA LA RIESAME DI CATANIA LA VICENA DELLE FALSE INVALIDITA’

Il Tribunale di Ragusa, sezione del riesame, ha depositato le motivazioni dell’ordinanza di rigetto dell’appello proposto dalla Procura della Repubblica di Modica avverso l’ordinanza del 16 maggio 2013 con cui il Gip del Tribunale di Modica aveva (a sua volta) rigettato la richiesta di sequestro preventivo per equivalente avanzata dalla Procura il 18 aprile 2013 nei confronti di alcuni soggetti, indagati per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, falsità ideologica, truffa aggravata e continuata in concorso.

In motivazione, il Tribunale di Ragusa osserva che l’ordinanza del Gip di Modica aveva attestato la sussistenza del fumus dei delitti di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, falsità ideologica, truffa aggravata e continuata in concorso per i quali la Procura aveva richiesto la misura cautelare reale, affermando che dall’attività di indagine era emersa l’esistenza di una consolidata organizzazione criminale volta far ottenere, in favore di soggetti che sollecitavano l’intervento di personaggi politici, una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella reale. Tale associazione, sempre secondo il Gip, operava tra gli anni dal 2002 al 2010.

Il Gip aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo per equivalente, pur ritenendo sussistente e provata l’associazione finalizzata alle truffe e le truffe medesime, non ritenendo individuato con sufficiente certezza l’esatto ammontare del profitto conseguito dagli indagati per effetto dei reati di truffa. Secondo il pubblico ministero, invece, il censimento e la sommatoria delle varie pensioni di inabilità, percepite degli indagati in relazione alle infermità indebitamente riconosciute, era comunque quantificabile almeno in €.500.000 circa, dato ritenuto sottostimato, stante gli ulteriori benefici economici (di difficile accertamento investigativo) ottenuti dagli indagati, quali indennità di accompagnamento, esenzioni dal contributo al SSN ed altro.

Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni del Gip, ritenendo che nel corso delle indagini, per determinare le somme indebitamente percepite degli indagati, si era fatto riferimento soltanto alla documentazione medica prodotta alle commissioni, senza tuttavia procedere da parte del CTU del PM alla visita diretta dei soggetti beneficiari, e che inoltre il CTU aveva espresso delle valutazioni senza individuare esattamente, in alcuni casi, la percentuale di invalidità indebitamente riconosciuta agli indagati, ma fissandola fra un minimo ed un massimo, con forbici di vario ammontare. Da ciò derivava la difficoltà di determinare l’indebito profitto percepito degli indagati, talora riconducibile alla sola indennità di accompagnamento, altre volte nell’ammontare dell’intera pensione o in vari benefici ottenuti (esenzioni ticket, presidi medici, ecc.). Inoltre, prosegue il Tribunale, in caso di patologie psichiatriche non era determinabile con sufficiente certezza il quantum del profitto da assoggettare al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

Si è ancora in attesa della decisione del Tribunale del riesame di Catania, investito dell’appello del PM sul rigetto delle richieste di misure cautelari personali.

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