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ACCERTAMENTO ESECUTIVO: QUALI LE CONSEGUENZE?
18 Giu 2011 07:36
A partire dal 1° luglio 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per le imposte dirette ed IVA diverranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla loro notifica.
Tanto è stato previsto dal D.L. 31.05.2010 n. 78 modificato dal D.L. 13.05.2011 n. 70.
L’analisi delle problematiche connesse all’introduzione dell’accertamento esecutivo è stata al centro del seminario tenutosi a Catania il 16.06.2011 presso i locali dell’Aga Hotel.
Relatori l’On. Prof. Maurizio Leo, Presidente dell’Anagrafe Tributaria; il Sen. Giorgio Benvenuto, Vice Direttore della BPM; il Dott. Ennio Sepe, Presidente Associazione Magistrati – Sostituto Procuratore Generale di Cassazione; Prof. Avv. Franco Randazzo, docente di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza di Catania, l’Avv.to Giuseppe Foti, Vice Presidente di sezione della CTP di Catania; l’Avv.to Daniela Gobbi, Presidente del Consiglio di Giustizia Tributaria; il Dott. Filippo Impallomeni, Vice Presidente di sezione della CTP di Catania.
Il dibattito si è sviluppato, in particolare, sui rischi che corrono i contribuenti, esposti ad una riscossione in tempi brevissimi, tanto da vedere frustrati i propri diritti di difesa costituzionalmente garantiti dall’art. 24 Cost.
L’impressione che si coglie dalla proposta di riforma è quella di un sistema di diritto asservito alle esigenze del fisco, noncurante delle conseguenze che l’esecuzione di un atto, che potrebbe anche essere illegittimo, può avere sull’attività dei contribuenti in un tempo, come quello attuale, di grave crisi, in cui ci si aspetta che l’ordinamento giuridico dia soccorso agli operatori economici anziché acuire la loro difficile situazione.
Infatti, il Legislatore ha previsto, ai fini di una più rapida e semplificata procedura di riscossione delle imposte, di eliminare la fase propedeutica all’avvio dell’esecuzione forzata, affidata per legge all’agente della riscossione, costituita dalla notifica della cartella di pagamento.
In particolare, dopo la notifica dell’avviso di accertamento l’agente della riscossione procederà direttamente all’avvio dell’esecuzione forzata, senza passare dalla preventiva notifica della cartella esattoriale.
Non si può tacere lo sgomento di imprenditori e professionisti i quali rischiano così di vedersi ipotecare o, peggio, pignorare i beni da parte dell’agente della riscossione senza poter far valere eventuali difetti di notifica degli avvisi di accertamento, che fino ad oggi possono essere fatti valere avverso un atto non altrettanto invasivo della sfera personale-patrimoniale dei contribuenti: la cartella di pagamento appunto!
Oltre i contribuenti, a pagare le spese delle novità introdotte dai citati decreti legge sono anche i Giudici Tributari.
Il Decreto Sviluppo, in caso di presentazione del ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo del quale venga anche richiesta la sospensione ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 546/01992 (al fine di postergare gli effetti devastanti dell’atto, consistenti nell’immediato avvio della procedura esecutiva), prevede la sospensione automatica dell’esecuzione forzata fino alla data di emanazione del provvedimento del giudice in ordine all’istanza cautelare avanzata e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di presentazione della stessa istanza.
Ai fini di sollecitare i Giudici Tributari a decidere le istanze di sospensione nel più breve tempo possibile (e permettere allo Stato la riscossione immediata in tutti in casi in cui le istanze di sospensione vengano respinte), è stato presentato alla Camera qualche giorno fa un nuovo emendamento, in cui è previsto che in caso di ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento esecutivo, le Commissioni Tributarie dovranno valutare l’istanza di sospensione dello stesso atto entro e non oltre 180 giorni dalla presentazione della stessa. Qualora il Giudice Tributario disattendesse il suddetto termine, tale condotta integrerebbe un illecito disciplinare consistente nella sanzione automatica della rimozione dall’incarico in caso di recidiva e, altresì, valutazione ai fini dell’eventuale danno erariale rimessa ai competenti uffici della Corte dei Conti.
Non vi è che non veda l’assurdità del predetto emendamento, su cui dovrà essere votata la fiducia martedì p.v. Tale norma addosserebbe al Giudice Tributario la responsabilità di tempi procedurali previsti e scanditi dalla Legge (D. Lgs. 546/1992), nonché eventuali inefficienze legate a tempi burocratici di segreterie ed uffici preposti all’iscrizione delle cause a ruolo ed alla loro assegnazione: il tutto in presenza di un carico tributario sempre crescente e del poco personale impiegato presso le Commissione Tributarie.
Del resto, i dati forniti dallo stesso dipartimento delle finanze indicano che si aggira intorno ai 185 giorni il tempo medio intercorrente tra la data di deposito dell’istanza di sospensione presso la CTP e quella di pronuncia del Giudice: quindi i 180 giorni stabiliti dal legislatore si appalesano manifestamente insufficienti. Anzi, non è infrequente che nel termine di 180 giorni il Presidente della Sezione assegnataria del ricorso non riesca neppure a nominare il Giudice Relatore e ciò per mancanza materiale del fascicolo stesso ancora non giunto in Sezione a causa del rispetto dei tempi burocratici interni.
Non solo. I Giudici Tributari, secondo lo stesso emendamento, non avrebbero neanche la possibilità di far valere le loro ragioni in un procedimento con un regolare contraddittorio, ma subirebbero la sanzione disciplinare della rimozione dal proprio incarico per il mancato svolgimento di un’attività per la quale, peraltro, non percepiscono specifico compenso, senza possibilità alcuna di difesa, con lesione, anche per tale categoria, dell’art. 24 della Cost.
Le perplessità permangono, e sempre più sovente al contribuente-cittadino viene da chiedersi se esista ancora una tutela dei propri diritti disancorata da interessi particolaristici perseguiti dal Fisco.
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