TUTELA DEI LAVORATORI, AD ISTRUIRE SUI DIRITTI GIORGIO IABICHELLA SEGRETARIO PROVINCIALE DELLA FESICA CONFSAL

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“Grazie al Decreto Legge n.145 sono stati aumentati, in modo significativo, ed in alcuni casi fino a 10 volte, gli importi delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti.”

Le novità sono entrate in vigore il 24 dicembre 2013 e tale data è particolarmente importante per l’applicazione delle nuove sanzioni in materia di lavoro nero, di sospensione dell’attività aziendale e di violazione in materia di orario di lavoro (durata massima settimanale, riposi giornalieri e settimanali) previste dall’art. 14.

Gli importi che aumentano dieci volte riguardano:

a) il superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro al quale si applica, a partire dal 24 dicembre 2013, la sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 7.500 euro(prima andava da 100 a 750 euro). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (i quattro mesi, i sei o i dodici mesi, a seconda dei casi), la sanzione va da 4.000 a 15.000 euro (prima era compresa tra400 e 1.500 euro). Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è compresa in un arco “pecuniario” che va da 10.000 a 50.000 euro senza ammissione al pagamento in misura ridotta;

b) il mancato rispetto del riposo settimanale (inteso come un periodo di 24 ore consecutive, di regola in coincidenza della domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero -11ore -, con le eccezioni previste dalla stessa norma), inteso come media in un periodo non superiore a 14 giorni, è punito con una sanzione amministrativa di natura economica da 1.000 a 7.500 euro. Anche in questo caso se le violazioni riguardano più di cinque o dieci dipendenti trovano applicazione le sanzioni maggiorate (rispettivamente, da 4.000 a 15.000 euro e da 10.000 a 50.000 euro);

c) il mancato rispetto del riposo giornaliero (11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fattesalve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimidi reperibilità) è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 1.500 euro.Qualora la violazione riguardi più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno treperiodi di 24 ore, la sanzione si innalza e va da 3.000 a 10.000 euro. Se il numero deilavoratori coinvolti è maggiore di dieci o si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore,la sanzione sale ulteriormente e va da 9.000 a 15.000 euro e non è ammesso il pagamentoin misura ridotta.

“A questi aumenti – afferma  Iabichella segretario provinciale della Fesica Confsal – dovrebbe seguire una significativa defiscalizzazione del costo del lavoro, consentendo a tutte le aziende, oggi in gravi difficoltà economiche, di poter assumere regolarmente e concedere i riposi spettanti per legge ai propri dipendenti.

 

 “Ogni lavoratore deve riposare almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni. L’orario di lavoro non deve comunque superare le 48 ore in 7 giorni. Quindi non potrà accadere che chi lavora la domenica, riposerà solo mezza giornata, o addirittura recupererà la giornata di riposo compensativa dopo mesi. Inoltre, il riposo giornaliero deve essere pari ad almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Ed infine bisogna ricordare che nessun lavoratore è obbligato a lavorare tutte le domeniche dell’anno, ma che ogni tanto, dipendentemente dal contratto nazionale di riferimento, deve riposare anche in quel giorno festivo.”

 

Ricordiamo come da sempre Iabichella si sia battuto per i diritti dei lavoratori creando  una valida alternativa al sindacalismo ideologico, che spesso si è mosso con una visione ristretta o distorta rispetto agli interessi del mondo del lavoro.

 

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