Riparte martedì 7 aprile “Salute a Bordo”, la campagna itinerante di screening promossa dall’ASP di Ragusa con l’obiettivo di avvicinare i servizi di prevenzione ai cittadini dei dodici comuni iblei. Dopo il successo registrato lo scorso dicembre, l’iniziativa torna sulle strade del territorio con un motorhome attrezzato che porterà informazione, esami e servizi direttamente nelle […]
Stato WhatsApp “pericoloso”: attenzione anche le frecciatine e le foto possono diventare stalking
01 Apr 2026 21:47
Attenzione a ciò che si pubblica sullo stato di WhatsApp: non è più solo uno spazio per pensieri, foto o messaggi “in codice”, ma può trasformarsi in uno strumento penalmente rilevante. A dirlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12242 del 31 marzo 2026, ha stabilito un principio destinato a fare scuola: anche le minacce e le molestie veicolate indirettamente sui social possono configurare il reato di stalking.
Il caso riguarda un uomo che, dopo essere stato bloccato dalla ex compagna, aveva iniziato a utilizzare lo stato WhatsApp per pubblicare messaggi offensivi e minatori. Non contenuti inviati direttamente alla vittima, ma visibili ai contatti comuni, con l’evidente intento che arrivassero comunque a destinazione. Secondo i giudici, questo basta. Non è necessario un contatto diretto: è sufficiente che l’autore agisca nella consapevolezza che quei contenuti verranno riferiti alla persona offesa. In altre parole, il messaggio può passare “per interposta persona”, ma la responsabilità resta piena.
La Suprema Corte ha chiarito che rientrano nel reato di atti persecutori anche quelle condotte che, pur non rivolte esplicitamente alla vittima, interferiscono in modo subdolo nella sua vita privata, generando ansia, paura o un significativo disagio psicologico. Elementi, questi, che nel caso esaminato sono stati confermati anche da riscontri testimoniali e valutazioni professionali.
Non convince nemmeno la difesa basata sulla natura “effimera” dello stato WhatsApp, che scompare dopo 24 ore e non genera notifiche automatiche. Per i giudici, ciò che conta è l’efficacia della condotta: se il messaggio è idoneo a raggiungere la vittima e a produrre effetti negativi, la sua temporaneità è del tutto irrilevante. Un passaggio importante riguarda anche le prove. Gli screenshot degli stati devono essere raccolti dalla vittima o da chi li visualizza e poi consegnati alle autorità: le forze dell’ordine, infatti, non possono acquisirli autonomamente senza incorrere in violazioni delle norme sulle intercettazioni.
La decisione segna un ulteriore passo nell’adattamento del diritto alle dinamiche della comunicazione digitale. I social e le app di messaggistica non sono zone franche: anche un contenuto apparentemente indiretto, se utilizzato per molestare o intimidire, può avere conseguenze penali.
© Riproduzione riservata