NIENTE IMU E TASI SULLE CASE DATE AI FIGLI

 

 

 

Mentre in televisione il presidente del consiglio Renzi sbandiera l’esenzione da IMU e TASI a partire dal 2016 per le case date in uso gratuito ai figli o ai parenti ed affini sino al secondo grado se portatori di handicap, la norma, già approvata al senato ed in via di approvazione alla camera, lo prevede solo se ricorrono contemporaneamente 4 condizioni:

1)  devono essere immobili non di lusso, cioè non classificati nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

2) il comodatario, cioè chi riceve l’immobile in uso gratuito, lo deve adibire ad abitazione principale e non deve possedere alcuna altra abitazione in Italia;

3) il contratto deve essere obbligatoriamente registrato presso l’Agenzia delle entrate, con notevoli costi da sostenere;

4) il comodante, cioè chi da in uso gratuito l’abitazione, deve averla utilizzata nel 2015 come abitazione principale e non deve possedere altro immobile ad uso abitativo in Italia.

Infatti il disegno di legge al comma 8, lett. a) cancella la possibilità per i comuni di regolamentare i casi di esenzione IMU e  TASI  per gli immobili  dati in comodato gratuito ai figli.

Tale regolamentazione sarà affidata alla legge che, alla lettera d-bis, appositamente inserita ora recita:  « alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia  «.

Niente da eccepire per le prime due condizioni che servono ad evitare che anche chi possieda 2 castelli possa non pagarvi l’IMU e la TASI, già la terza condizione pone a carico del genitore che da in uso gratuito al figlio dei costi non indifferenti per la stesura e registrazione del contratto che normalmente arrivano a circa 500 euro.

Ma quello che proprio non si capisce è la quarta condizione che di fatto rende quasi inapplicabile la norma stessa. Infatti, chi da in comodato l’immobile, non deve possederne altro in Italia e quindi dovrebbe essersi trasferito o in una casa in affitto o all’estero. A meno che la norma non sia stata appositamente scritta male per impedirne l’applicazione.

Se si volesse veramente rendere esente da IMU e TASI l’immobile che un genitore da al figlio, o viceversa,  basterebbe cambiare il termine “ comodante” con “ comodatario “, cioè l’immobile da esentare deve essere stato utilizzato anche nel 2015 come abitazione principale da chi riceve in uso gratuito l’immobile, altrimenti saranno veramente pochissimi i casi in cui l’esenzione sarà applicata in concreto.

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