VITTORIA MERCATI SRL: NESSUNA ILLEGITTIMITÁ

 

Sulla nota del consigliere comunale Francesco Aiello inerente la Vittoria Mercati, interviene l’assessore alla Trasparenza, Piero Gurrieri.:

“Essendo stato chiamato in causa – dichiara l’assessore – su aspetti che riguardano la società in house, ritengo opportuno fare definitiva chiarezza. Quanto alla procedura di costituzione della società, ricordo che con nota n. 1039 del 20.10.2009 ho avanzato rilievi all’amministrazione comunale di allora, richiamando l’attenzione sull’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, che al comma 4 stabiliva che le amministrazioni locali potessero gestire i pubblici servizi tramite società in house subordinando l’affidamento alla preventiva acquisizione di un parere dell’autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale nota è stata riscontrata dal segretario generale che – con risposta che ho ritenuto convincente – ha con me concordato sulla necessità della acquisizione del prescritto parere prima dell’affidamento alla società in house di uno o più servizi (“Gli uffici del Comune di Vittoria avranno cura di sottoporre al Consiglio Comunale una o più proposte … ciascuna delle quali corredata dal prescritto e preventivo parere dell’autorità garante”). Con deliberazione consiliare n. 108 del 16 dicembre 2008 è stata costituita la società ma – non essendole stato affidato alcun servizio – non è stato necessario richiedere l’acquisizione del parere. Con D.P.R. 18.6.2011 n. 113 è stata disposta l’abrogazione – a seguito del referendum popolare poco prima celebrato – dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2010 e quindi anche del suo comma 4. Di conseguenza l’autorità garante ha revocato la “comunicazione sulle procedure di applicazione dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008″ non essendo più competente per il rilascio di alcun parere data l’abrogazione della norma contenente tale obbligo. Con deliberazione n. 122 del 28.12.2012 il consiglio – competente ai sensi dell’art. 32 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali – ha adottato il contratto per l’affidamento di servizi alla società elencandoli all’art. 3 comma 2 e stabilendo all’art. 1 comma 2 che alla stessa se ne sarebbero potuti affidare anche altri con delibera consiliare. La procedura è quindi perfettamente legittima e coerente rispetto all’ordinamento. Rimane fermo che ogni procedura diretta alla messa in opera dei servizi andrà intrapresa nel rispetto del codice dei contratti pubblici e dei principi di imparzialità e parità di chance che reggeranno anche i procedimenti diretti alle assunzioni di personale. In relazione alla seconda questione posta dal consigliere, relativa a presunte incompatibilità e violazioni del Codice di Pisa, faccio rilevare come non esista alcuna illegittimità neppure sotto questo profilo. La Vittoria Mercati srl è una società a totale partecipazione pubblica retta da un cda disciplinato dall’art. 13 della deliberazione consiliare n. 108/2010 che non stabilisce alcuna incompatibilità. L’attuale composizione – rispetto alla quale non si pone alcun conflitto di interessi rispetto al Comune, dato che il 100% del capitale sociale è detenuto proprio dall’ente – rispetta anche l’art. 8 del D.P.R. 7.9.2010 n. 239, il cui comma 3 stabilisce che non possano essere nominati amministratori coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno rivestito cariche di amministratori di cui all’art. 77 del Testo unico degli enti locali. Nessuno tra gli attuali amministratori della società in house si trova in queste condizioni. E’ chiaro che l’amministrazione rispetterà anche le condizioni di cui al primi due commi dell’art. 8 per quanto riguarda la gestione dei servizi affidati. Concludendo, spero che questa nota possa riportare quella serenità necessaria perché la società possa operare nell’interesse di tutti. E’ comunque evidente che, al di là di ogni valutazione di merito sulla società e il suo ruolo, l’amministrazione si è perfettamente attenuta ai principi di rispetto della legge e di trasparenza ed in questo senso va respinta ogni illazione”.

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