Truffa risparmiatori ragusani, Tribunale esclude responsabilità Iw Bank e condanna i presunti truffati alle spese legali

Con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 22 dell’8/1/19 che ha ulteriormente confermato l’esclusione della responsabilità di IW Bank (difesa dall’avvocato Patrizio Melpignano) nella vicenda degli ammanchi per decine di milioni di euro ai danni di centinaia di risparmiatori della provincia di Ragusa che nel 2011 coinvolse la Technical & Trend Spa e i promotori finanziari Gerlando Termini e Rocco Guardabasso.

Il Tribunale, riconoscendo “la responsabilità della correntista circa la custodia e l’utilizzo strettamente personale delle credenziali di accesso al conto e del token”, ha “esclu[so] in radice la responsabilità della banca, pienamente adempiente all’obbligo di messa a disposizione della documentazione contabile (estratti conto) mediante consultazione on line”.

La medesima sentenza ha, poi, ritenuto che IW Bank abbia “dimostrato di aver regolarmente pubblicato gli estratti conto nell’area riservata al cliente del proprio sito internet”, mentre nessuna negligenza può ritenersi ricorrere per essersi avvalsa dell’indirizzo fornito dalla correntista nel contratto di apertura di conto corrente.

Con riferimento alla medesima vicenda con due precedenti sentenze dello scorso agosto il Tribunale, oltre a riconoscere che “i codici di sicurezza (user ID e password) venivano correttamente inviati (…) all’indirizzo di posta elettronica comunicato dai correntisti nel contratto”, mentre “il token veniva inviato all’indirizzo di corrispondenza indicato dai (…) correntisti (…) nel contratto”, con conseguente “responsabilità dei correntisti circa la custodia e l’utilizzo strettamente personale delle credenziali di accesso al conto e del token”, aveva escluso qualunque responsabilità della banca in relazione alle sottoscrizioni degli ordini di bonifico e all’individuazione degli ordinanti, posto che le operazioni bancarie on line non sono compiute mediante ordini scritti ma attraverso l’utilizzo di codici di sicurezza consegnati ai correntisti, mentre gli estratti conto, conformemente alle previsioni di legge e contrattuali, non sono trasmessi in formato cartaceo, sono resi disponibili on line.

La sentenza dell’8 gennaio ha, altresì, ritenuto non provata la responsabilità del promotore Rocco Guardabasso quanto ai contestati ammanchi per € 130.000, giudicando a tal fine non sufficiente il semplice ritrovamento presso l’abitazione dello stesso Guardabasso del token necessario a compiere operazioni on line in conto corrente.

Oltre a vedere respinta l’azione l’attrice è stata condannata al pagamento di spese processuali per complessivi € 28.000 circa da rifondersi alle parti convenute.

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