SULLA VOLONTA’ ESPRESSA DA ALCUNI COMUNI SICILIANI DI FAR PARTE DI ALTRE AREE TERRITORIALI

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, la Commissione Affari istituzionali dell’ARS (Assemblea regionale siciliana), nella seduta n. 259 del 4 maggio 2016, ha bocciato i disegni di legge n. 1190 (“Adesione del Comune di Gela alla Città metropolitana di Catania _ Variazione territoriale”); n. 1191 (“Adesione del comune di Piazza Armerina alla Città metropolitana di Catania _ Variazione territoriale”); n. 1192 (“Adesione del comune di Niscemi alla Città metropolitana di Catania _Variazione territoriale”) e n. 1193 (“Adesione del comune di Licodia Eubea al libero Consorzio comunale di Ragusa_ Variazione territoriale”). Le motivazioni sottese a tale decisione ostativa appaiono ad avviso degli interroganti prive di fondamento giuridico; a titolo esemplificativo qui di seguito uno stralcio delle medesime: “L’onorevole Panepinto preannuncia il proprio voto contrario, in considerazione della mancanza di coerenza del quadro normativo concernente il procedimento di variazione territoriale nei comuni in cui è stato svolto il referendum, che non assicura la esatta corrispondenza tra la volontà popolare espressa con il referendum e la modifica dei territori dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane conseguente all’approvazione del disegno di legge. Precisa che le medesime considerazioni devono intendersi estese agli altri disegni di legge concernenti le variazioni territoriali. Gli onorevoli Anselmo, D’Agostino, DI Giacinto, DI Pasquale e Figuccia si associano alla dichiarazione espressa dall’onorevole Panepinto. Gli onorevoli Cappello e Mangiacavallo preannunciano il proprio voto favorevole, ritenendo che si debba dare seguito allo svolgimento del referendum anche se il disegno di legge non è del tutto coerente con il voto espresso dalla popolazione. Precisa che le medesime considerazioni devono intendersi estese agli altri disegni di legge concernenti variazioni territoriali. Il Presidente dichiara di astenersi. Pone in votazione l’articolo 1, che non è approvato, con il voto contrario degli onorevoli Anselmo, D’Agostino, Di Giacinto, Di Pasquale, Figuccia e Panepinto, con il voto favorevole degli onorevoli Cappello e Mangiacavallo e con l’astensione del Presidente. Dichiara che, a seguito della mancata approvazione dell’articolo 1 ed in considerazione del suo contenuto, si intendono respinti i disegni di legge n. 1190,1191,1192 e 1193 che è inviato in Aula con la proposta di non passaggio all’esame degli articoli, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del Regolamento interno”;

considerato che:

desta forti perplessità la decisione con la quale la Commissione affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana, a larga maggioranza (8 voti contro 2), ha respinto i disegni di legge inerenti alle variazioni territoriali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi siciliani, nello specifico l’adesione dei Comuni di Gela, Piazza Armerina e Niscemi alla Città metropolitana di Catania e di Licodia Eubea al libero Consorzio comunale di Ragusa. In primo luogo, deve ricordarsi come il Comune di Licodia Eubea abbia deliberatamente deciso di passare al libero Consorzio di Ragusa, rimasto immutato. In secondo luogo, con riguardo agli altri 3 Comuni, Gela, Piazza Armerina e Niscemi, va ricordato come lo stesso legislatore (legge regionale n. 15 del 2015) abbia cambiato, in corso d’opera, le regole prestabilite, laddove optava per il dissolvimento del libero Consorzio di Catania, previsto dalla legge regionale n. 8 del 2014 (secondo lo schema, 3 Città metropolitane, più 9 liberi Consorzi) per includerlo nella Città metropolitana di Catania (secondo lo schema, 3 Città metropolitane, cioè Palermo, Catania e Messina, unitamente ai 6 liberi Consorzi, identificati con le restanti ex province: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani);

nonostante quanto descritto e nella medesima occasione istituzionale, il legislatore regionale, ben conscio di non poter ignorare la volontà espressa dalle citate comunità locali, del resto secondo regole dal medesimo legislatore stabilite (delibera del Consiglio comunale a maggioranza dei 2 terzi approvata tramite referendum confermativo), aveva previsto (art. 44 della legge regionale n. 15 del 2015) per i 4 Comuni in questione, mediante delibera dei rispettivi Consigli comunali, ma a maggioranza assoluta, un’adesione secondo tale schema: Gela, Piazza Armerina e Niscemi alla Città metropolitana di Catania; Licodia Eubea al libero Consorzio comunale di Ragusa;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

eccepire, ad oggi, l’invalidità dei referendum appare pretestuoso, oltre che infondato, giacché si fa riferimento ad una procedura che lo stesso legislatore regionale ha validato per poi, successivamente, sostituirla con altra ed alla quale i Comuni si sono attenuti. Sembra, quindi, paradossale che ogniqualvolta si sia in procinto di raggiungere il traguardo sperato si venga, di fatto, costretti a riprendere l’iter burocratico dal principio;

la sovranità del popolo, se esercitata nelle forme legalmente previste, va rispettata, anche in materia di autodeterminazione delle istituzioni territoriali interessate. Basti pensare, invero, al fatto che le delibere dei Consigli comunali, a cui si fa riferimento, sono state confermate tramite referendum,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda esposta e se intenda attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di garantire la volontà espressa democraticamente dalla popolazione dei Comuni di Gela, Piazza Armerina, Niscemi e Licodia Eubea.

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