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Se ci sei batti un colpo!
02 Giu 2017 15:41
Una ventina di anni addietro si realizzò come penetrante ed assolutamente da porre in azione operativa un istituto amministrativo da riferire essenzialmente agli enti locali di origine norvegese identificato con il nome di “Difensore tributario”
In ambito siciliano fu addirittura introdotto come istituto legislativo cui potevano fare riferimento i comuni e le province inserendolo nei rispettivi statuti e se non andiamo errati oltre 300 comuni siciliani fecero ricorso a tale figura. La novità dapprima tanto elogiata man mano perse il suo valore e la sua efficienza operativa di cui diremo in seguito al punto tale che i legislatore siciliano ne soppresse con legge la figura istituzionale e non è dato sapere chi assunse tale iniziativa legislativa.
La figura del difensore civico consisteva essenzialmente nel porsi in una condizione operativa di indipendenza fra ente locale e cittadino a cui lo stesso poteva rivolgersi senza dover spendere un centesimo. L’ente locale aveva solo il compito di mettergli a disposizione una sede composta per regola funzionale di due stanze. In una un posto di lavoro per un dipendente comunale avente il solo compito di accettare e gestire le richieste di colloquio fra difensore pubblico e cittadino e nell’altra stanza il posto di lavoro del difensore civico che prendeva nota per poi darne risposta dl problema che gli veniva sottoposto.
Godeva del privilegio di non porsi in fila d’attesa per poter interloquire con il rappresentante pubblico sia esso un amministratore o un dipendente. Per rendere più pratica e comprensibile l’attività operativa del difensore pubblico ipotizziamo che una normale pensionata fosse stata destinataria di un atto di accertamento inviato dal Comune con il quale le si ingiungeva di pagare un tributo locale per 100 euro e questa signora non si rendeva conto se doveva necessariamente o meno pagare quella somma. Poteva rivolgersi al difensore civico il quale, assunte le dovute informazioni, assicurava quella signora che era obbligata giustamente a pagare quell’importo oppure doveva essere annullato o corretto e in tali circostanze diventava compito del difensore civico recarsi presso il competente ufficio ed esporre quelle ragioni giuridiche finalizzate alla revisione o annullamento dell’imposta svolgendo in tal modo una funzione di equilibrio e di equità realizzante nel contempo un rapporto di vicinanza operativa fra cittadino e pubblica amministrazione.
Il difensore civico poteva, fra l’altro, anche farsi destinatario della rappresentazione al Comune di una esigenza dei cittadini a carattere generale realizzando in tal modo un rapporto di maggior raccordo fra cittadini medesimi e pubblica amministrazione. Nella sostanza, questa figura amministrativa tutelante, come detto, esigenze singole o comuni a categorie di cittadini non era amata in via generale né dall’amministrazione e ne tanto meno dei singoli consiglieri comunali stante che il difensore civico era chiamato a svolgere attività amministrative senza considerare chi a lui si rivolgeva un futuro o probabile elettore. Ovviamente il Comune doveva corrispondere al difensore civico un normale e moderato compenso oltre che mettergli a disposizione una minima struttura amministrativa per poter svolgere il suo mandato.
Le amministrazioni che non hanno fatto ricorso a tale figura, a modesto giudizio, hanno perduto un’occasione per meglio farsi stimare ed apprezzare dai cittadini senza con questo voler elevare tale mancanza a danno irreparabile, quanto piuttosto a collegarsi con le esigenze diverse dei cittadini nel totale aumento di consenso fra chi amministra e chi è amministrato.
Politicus
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