RIMBORSO SISMA 1990, DOPO ANNI ITER ANCORA DA DEFINIRE

 Che fine hanno fatto i rimborsi che le sedi delle Agenzie delle entrate avrebbero dovuto garantire ai contribuenti colpiti dal sisma verificatosi nella Sicilia sud-orientale nel dicembre del 1990, rimborso pari al 90 per cento di quanto versato con riferimento alle imposte del triennio 1990-1992 e a cui ha diritto chi ha instaurato il contenzioso presentando la relativa istanza entro il 31 marzo 2012?”. E’ questo il principale passaggio dell’interrogazione a risposta in commissione presentata ieri pomeriggio al ministro dell’Economia e delle finanze dalla senatrice del Pd, Venera Padua, prima firmataria, e da altri nove senatori del gruppo. “A distanza di tempo – afferma la senatrice Padua – non siamo ancora riusciti a venire fuori da questa incredibile vicenda caratterizzata da una montagna di pastoie burocratiche. Ci attendiamo dal Governo e, nella fattispecie, dal ministro, una risposta definitiva”. Nell’interrogazione, la senatrice Padua ricostruisce quanto accaduto. Questi i passaggi salienti. L’art. 9 della legge finanziaria 2003 ha dato adito a differenti interpretazioni: in particolare gli uffici dell’Agenzia delle entrate hanno interpretato la norma sulle agevolazioni fiscali in senso non estensivo né analogico; difatti la lettura data dall’Agenzia è andata nel senso che quanto disposto dall’art. 9, comma 17, facesse esclusivo riferimento ai casi di mancato pagamento e non riguardasse i contribuenti che avevano già assolto i propri tributi. La tesi contrapposta supportata dai contribuenti, a favore della restituzione di una quota parte pari al 90 per cento dei tributi già assolti per il triennio 1990-1992, ha fatto riferimento, invece, alla prospettiva secondo cui il beneficio della riduzione fiscale a un decimo dell’imposta non fosse da correlare allo stato di assolvimento degli obblighi tributari. La sentenza della Corte di Cassazione, n. 20641, del 1° ottobre 2007, che ha accolto il ricorso presentato dai contribuenti, ha sostenuto la tesi interpretativa dei medesimi; secondo la Corte, infatti, a prevalere doveva essere la prospettiva secondo cui “spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo a un decimo”, in forza del principio costituzionale della parità di trattamento in situazioni uguali e a quello di ragionevolezza. Nella sostanza la Suprema Corte ha ritenuto che il beneficio normativo fosse attuabile “concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al titolo medesimo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell’intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege”. “E però emerge – chiosa la senatrice Padua – che molti contribuenti, più di qualche centinaio, che avrebbero diritto al rimborso dei tributi nel triennio 1990-1992, avendo presentato l’istanza di rimborso nei tempi previsti, non hanno ancora ricevuto indietro il 90 per cento di quanto versato; vi è quindi uno scollamento fattuale e gravissimo tra quanto affermato spesse volte ormai dai giudici e i fatti susseguenti. Ecco perché ci attendiamo dal Governo una risposta definitiva”.

 

 

 

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