PERCORSI DI INTEGRAZIONE: LE DIVERSE ABILITA’

 

«La persona con disabilità, in quanto persona,  è titolare di tutti i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dal vigente Diritto internazionale, oltre che dalle Costituzioni democratiche.

Con questo corredo, ha diritto a realizzare pienamente la propria personalità.

Essa deve essere posta nella condizione di concretamente perseguire questo obiettivo, comune a tutti gli esseri umani.

Ha pertanto diritto non già al riconoscimento di ulteriori “diritti umani”, bensì a un “supplemento di garanzie”, ovvero alla pratica fruizione di specifiche azioni positive, di politiche pubbliche, insomma di una organica mobilitazione di risorse materiali e umane.»

Bollettino “Archivio Pace Diritti Umani” – n. 26-27 – 1/2/2004

Ritengo sia opportuno dedicarmi questa settimana a un’argomentazione seppur vasta ma ricca di significato per la realtà che mi circonda e che mi onoro d’includere nei percorsi di integrazione.

Si devono considerare essenziali, ai fini dell’integrazione dei minori diversamente abili, i contributi degli enti locali: l’emanazione di leggi regionali o lo stanziamento di fondi; la fornitura e l’adeguamento degli edifici scolastici e arredi; l’assegnazione alle scuole di personale ausiliario; l’assegnazione di personale assistente per i soggetti non au­tonomi, al fine di garantire e favorire la loro partecipazione alla vita sco­lastica; la prestazione di servizi diversi (trasporto, mensa, assistenza, libri, sussidi e materiali necessari per l’attuazione della programmazio­ne); le prestazioni dei servizi sociali; l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali alle esigenze dei bambini portatori di handicap, al fine di avviarne precoce­mente il recupero, la socializzazione e l’integrazione.

La condizione di svantaggio può a volte essere legata a carenze familiari e affettive, a situa­zioni di disagio economico e sociale, a divari culturali e linguistici dovuti a scarsità di stimolazioni intellettuali.

Il processo di integrazione di minori diversamente abili, soprattutto se gravi, esige non tanto “una certificazione medica”, quanto la possibilità per la scuola di affrontare il processo educativo didattico, sulla base di una “diagnosi funzionale” predisposta da servizi specialistici.

La diagnosi funzionale deve porre in evidenza le principali aree di potenzialità e di carenza presenti nella fase di sviluppo osservata, cosicché gli interventi da attivare siano più idonei a corrispondere ai bisogni e alle potenzialità del singolo soggetto; tali interventi devono mirare a promuovere il massimo di autonomia , di acquisizione di competenze e di abilità espressive e comunicative e, fin dove è possibile, il possesso di basilari strumenti linguistici e matematici.

I timori relativi a uno scadimento dei livelli di tutela del diritto all’integrazio­ne garantito a ciascun alunno disabile discendono anche da fattori di contesto e da disposizioni non direttamente ascrivibili al disegno riformatore, o comun­que discendenti da misure di carattere amministrativo e non normativo che sembrano minacciare in generale il diritto allo studio.

Non esiste alcuna situazione di handicap che possa ridurre l’integralità della persona a qualche suo deficit.

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