Movida, spiagge libere, orari e multe. Emessa dal sindaco di Ragusa l’ordinanza Estate 2020. Obblighi per ristoratori ed esercenti. Necessari i vigilantes. Ecco punto per punto

Emessa dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, dopo la riunione del comitato per l’ordine pubblico svolto in Prefettura, una nuova ordinanza che andrà a regolamentare l’estate 2020. Un’estate, come tutti sappiamo, molto particolare e su cui non bisogna abbassare la guardia anche rispetto all’emergenza sanitaria covid-19. E l’ordinanza inizia a disciplinare proprio questo aspetto.

Mascherine
Si comincia dalla mascherine che sono obbligatorie e da portare “sempre con se, anche nei luoghi all’aperto, per indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio”. Pertanto, l’impiego della mascherina e previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove “non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. Per chi viene sorpreso senza mascherina previste multe da 400 euro a 3000 euro.

Assembramenti
In tutti  i  luoghi pubblici  e/o  aperti  al  pubblico  del  territorio  comunale  sono  vietati  gli assembramenti.

Porto turistico Marina di Ragusa.
I titolari del Porto Turistico di Marina di Ragusa hanno obbligo, con proprio personale, di evitare la formazione  di  assembramenti  all’interno  dell’area  aperta  al  pubblico  del  porto  turistico, differenziando ingresso ed uscita (chiudendo eventuali accessi secondari) e, nel contempo, dettando apposite disposizioni alle diverse attivita, alimentari e non alimentari, ubicate all’interno del porto turistico finalizzati ad un rigoroso rispetto delle misure anti covid previste dalle normative, statali e regionali, che si intendono integralmente riportate.

Pubblici esercizi.
Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, preliminarmente, all’interno della propria attività, ivi incluso i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle “Linee guida per la riapertura delle Attivita Economiche  e Produttive”,  richiamate espressamente dall’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.
A tale fine, ogni titolare all’interno ed esterno della propria attivita (dehors) e tenuto ad affiggere in più punti il decalogo delle misure da rispettare e far rispettare ai propri clienti.
Ogni titolare di Pubblico Esercizio e tenuto ad individuare apposito personale a cui demandare l’attività di rispetto da parte della clientela delle misure anticovid non solo per quelli seduti ai tavoli, ma anche che intendono usufruire dei servizi del pubblico esercizio. I titolari di pubblici esercizi contigui possono affidare tale attività anche ad un unico incaricato. In forma individuale o associata possono avvalersi di apposito personale (cd. buttafuori  e/o  stewart).

Consumo prodotto ordinato e preso per asporto all’esterno del locale (fuori dal perimetro anche esterno del locale)
Resta consentita la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il  divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. In capo al ristoratore vige anche l’obbligo di fornire adeguata informazione ai clienti circa le misure di prevenzione da adottare. Si ritiene, pertanto, che gravi sull’esercente la necessità di informare il cliente sul divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, mettendolo concretamente in condizione di rispettare l’obbligo. Si consiglia, a tal proposito, di affiggere presso i locali di pubblico esercizio idonea cartellonistica e di avvertire il cliente, at momento della consegna della pietanza, della necessità di non sostare/consumare nelle immediate vicinanze.

Distanziamento tavoli e sedute.
Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.  E’ comunque ragionevole ritenere che sono escluse le  persone  che siano tra  loro conviventi,  per le quali non  avrebbe ragion d’essere l’applicazione del distanziamento interpersonale e non invece i congiunti/amici/conoscenti non conviventi, in quanto questi ultimi rapporti sembrano rientrare a pieno titolo nei “contatti sociali” per i quali è comunque disposta la misura di prevenzione. Si potrà sedere  allo  stesso  tavolo  senza dover osservare il distanziamento interpersonale di almeno un metro solo chi dichiara di essere convivente e se ne assume la responsabilità.

L’ordinanza prevede una serie di misure per la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande in bottiglie di vetro.

Misure per pubblici esercizi.
Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in materiale biodegradabile. Il divieto non vale nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate. Gli esercenti dovranno evitare assembramenti anche avanti propria attività e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Vietati alcolici in vetro.
Chiunque operi nel territorio comunale è fatto divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Ragusa, con bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove. E’ altresi vietato su tutto il territorio comunale e per l’intera giornata da parte di tutti i consumatori il deposito anche temporaneamente, l’abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine.

Orari vendita sostanze alcoliche e superalcolici saranno previsti da una prossima ordinanza emessa dal sindaco. 

C’è poi la parte dell’ordinanza dedicata alla cosiddetta “movida” con la disciplina degli orari riguardanti gli intrattenimenti e dunque le emissioni sonore. Sono state previste delle specifiche prescrizioni.

Pubblici esercizi ed impianti diffusione sonora
A tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attivita ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare all’interno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, dovranno rispettare le varie prescrizioni tra cui il divieto di utilizzo nello spazio esterno di strumentazione musicale, ivi casse musicali che dovranno essere posizionati all’interno del locale e rigorosamente verso l’interno.

 

Ed ecco gli orari della movida:
Periodo  29 maggio — 15 giugno 2020 (fermo restando rispetto ulteriori misure emergenziali da parte della normativa statale e regionale in materia di Covid)
da domenica a giovedi  dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle ore 24
Venerdi (nottata  di  venerdi  su sabato) e sabato (nottata di sabato su domenica) dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 all’1,30

Periodo 16 giugno — 15 settembre 2020 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati da Autorita Statale e Regionali):
da domenica a giovedi  dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle ore 1,30
Venerdi (nottata  di  venerdi  su sabato) e sabato (nottata di sabato su domenica) dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 3 di notte comprese le notti del 10, 14, 15 agosto.

SPIAGGE LIBERE. ECCO LE MISURE DA RISPETTARE
La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) non deve essere inferiore a un metro e mezzo.

La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) ed i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a un metro e mezzo.

 

La distanza minima tra i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a 3 metri. La distanza minima tra i confini degli stabilimenti balneari ed i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a 3 metri.

Norme comportamentali

La distanza interpersonale non deve essere inferiore a 1 metro E’ vietata ogni forma di assembramento. Deve essere evitato l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. Non usare le mani per toccarsi occhi, naso e bocca. Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60° C. Le regole relative al distanziamento sociale devono essere rispettate anche durante l’attivita di balneazione senza mai derogare alle distanze consentite.

Non è ammesso l’accesso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5°. Non è ammessa la presenza di persone dalle ore 21 alle ore 6, ad eccezione della pesca sportiva svolta in forma prettamente individuale. Il rispetto delle presenti prescrizioni e affidata ai volontari protezione civile comunale e/o associazioni di volontariato. Per chi non rispetta le regole, multe che vanno da 25 a 500 euro.

“eventi e spettacoli”: ripartono dall’8 giugno 2020,  le  manifestazioni,  gli  eventi  e  gli  spettacoli  con  presenza  di  pubblico, subordinandole alle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Dal 15 giugno 2020, potranno invece riaprire i teatri, le sale da concerto e le sale cinematografiche, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, n. 19 del 23 maggio 2020 .

Sia per le manifestazioni pubbliche che per le attività di pubblico spettacolo, gli interessati sono tenuti ad osservare i ” modelli organizzativi e procedurali” previsti nelle direttive ministeriali

foto tratta da casavacanzesudest
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