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Movida e sicurezza. Emanate tre ordinanze per la stagione estiva 2019 a Marina di Ragusa. Musica fino alle 3 di notte. Ecco tutti i dettagli
27 Giu 2019 18:49
Emanate in data odierna e pubblicate sul sito istituzionale del Comune (www.comune.ragusa.gov.it) tre ordinanze sindacali nn. 494, 495 e 496 che riguardano rispettivamente: “Interventi di safety per le manifestazioni pubbliche che si svolgeranno nell’anno 2019”, “Misure di sicurezza urbana con particolare riguardo al fenomeno della Movida – stagione estiva 2019”, “Misure di prevenzione e contrasto abusivismo commerciale e contraffazione anche ai fini del DASPO urbano – stagione estiva 2019”.
In particolare c’è l’ordinanza della “movida” che regola gli orari in cui è possibile far musica o meno nei locali e nelle piazze. E’ l’ordinanza più attesa anche alla luce dei vari contrasti tra residenti-villeggianti da una parte e i commercianti dall’altra. E’ l’ordinanza n. 495 in vigore a decorre dal 5 luglio e fino al 15 settembre 2019, si occupa di misure in materia di sicurezza urbana con particolare riguardo ai fenomeno della Movida. La stessa detta disposizioni sulla vendita, somministrazione e consumo di bevande in bottiglie in vetro e prescrizioni in materia di attività rumorose dei pubblici esercizi ( piccoli intrattenimenti ed emissioni sonore in genere).
Questa ordinanza prevede la possibilità di far musica, ovviamente rispettando i limiti e i decibel previsti dalla legge.
Nel dettaglio l’ordinanza prevede che tutti i titolari di esercizi pubblici dovranno rispettare le seguenti fasce orarie: dalla domenica a giovedì la musica potrà essere diffusa dalle 10 alle 13 e dalle 18 all’1,30 di notte. Il venerdì e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 18 fino alle 3 di notte. Nell’ordinanza si dice anche che l’autorizzazione alla diffusione musicale è subordinata all’obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico secondo le norme di legge.
La stessa ordinanza regolamenta anche la somministrazione delle bevande alcoliche e bevande contenute in vetro. Il divieto per la somministrazione di bevande in contenitori, sia in bottiglie di vetro e lattine, è vietato dalle 22 alle 7 del mattino. Il divieto non è vigente nel caso in cui la somministrazione e la c consumazione avvengano all’interno dei locali o nelle pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all’interno dell’area delimitata.
Qui il link per leggere il testo completo dell’ordinanza “movida” https://www.comune.ragusa.gov.it/doc/users/5/90757att_Ordinanza%20495.pdf
L’ordinanza 494 prevede invece particolari misure di safety nel corso di manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipologia e connotazione che richiamino un rilevante afflusso di persone, al fine di garantire un elevato standard di sicurezza. La stessa dispone il divieto di trasporto, consumo nonché semplice detenzione di bevande ed alimenti di qualsiasi genere conservate in contenitori in vetro o latta. E fatta eccezione per l’area interna ai pubblici esercizi e locali nonché l’area esterna regolarmente autorizzata. Disposto altresì il divieto di somministrazione di superalcolici durante le manifestazioni nonché la somministrazione di alcolici e vendita di sostanze alcoliche ai minori e persone in evidente stato di ebbrezza.
Infine l’ordinanza n. 496 riguarda una serie di misure atte alla prevenzione ed al contrasto dell’abusivismo commerciale e contraffazione anche ai fini del DASPO Urbano. Tra i divieti previsti quello di contrattazione ed acquisto di merce o servizi al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in forma itinerante.
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