MASCALUCIA. CUMULO AGEVOLAZIONI E RIDUZIONE TARI

Mascalucia, 3 maggio 2016 – La nota divulgata dall’associazione Rifiuti Zero Sicilia in cui si parla di sgravi fiscali fino ad un massimo del 50% sulla tariffa Tari con un ulteriore sconto fino ad un tetto massimo del 25%  da sommare agli sconti già esistenti, non votata dal Consiglio comunale, non tiene conto di alcune normative che non permettono di prevedere un cumulo di riduzioni di cui non si è tenuto conto.

La modifica ai dispositivi di cui all’art. 39 del Regolamento Comunale IUC “Cumulo di riduzione”, non è applicabile poiché si attiene ad una coerente applicazione del tributo comunale Tari relativo a ciascuna annualità di competenza, in virtù del fatto che le attuali tariffe Tari risultano essere state elaborate in osservanza a quanto espressamente disposto dall’art. 1 comma 652 della legge 27 dicembre 2013, che di fatto prevede la possibilità per gli Enti locali di applicare i criteri di commisurazione delle tariffe in base alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo dei rifiuti.

Per alcuni  aspetti specifici non viene ad individuarsi nel tributo comunale, alcuna parta fissa e variabile di cui al DPR 158/99 (C.d. metodo normalizzato), con la conseguente impossibilità di potere prevedere un cumulo di riduzioni e di agevolazioni in misura tale (50%) da potere determinare la non integrale copertura dei costi fissi dei servizi di igiene ambientale, svolti dal soggetto gestore e un successivo e possibile incremento della pressione fiscale a carico dell’utenza. Nello specifico i criteri di determinazione delle tariffe, così come individuati dall’Ente, risultano essere coerenti con il sistema tariffario Tarsu adottato dagli atti deliberativi di C.S n. 775/94, n. 874/95, n. 915/95, vigenti sino al 31 dicembre 2012; nonché con la Tares 2013 di cui alla deliberazione C.C. n. 83/2013, della Tari per l’annualità 2014 di cui delibera  di Consiglio comunale n.117/2014 e della Tari per l’annualità 2015 di cui alla delibera n. 85 del 29.07.2015.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it