MARTEDI POMERIGGIO IL PRESIDENTE REGIONALE DEI GIORNALISTI A RAGUSA

Martedi pomeriggio a Ragusa il Presidente regionale dell’Ordine dei giornlisti di Sicilia. L’occasione sarà buona per chiedergli qualcosa del regolamento sull’accesso alla professione che il Consiglio nazionale ha votato come indirizzo all’unanimità nella sua ultima riunione dei giorni scorsi.

Per quello che si legge nel documento dell’OdG diciamo senza alcuna polemica con chicchessia che avevamo ragione noi e che le perplessità su alcune specifiche decisioni da adottare diventano ora il vero campo di scelta sulla liberalizzazione della professione. Tesserino verde da non guardare, tesserino rosso da incorniciare, terrorismo psicologico che sarebbe stato fatto da noi si sono rivelati veramente una bufala perchè basta leggere il documento dell’Ordine dei giornalisti per vedere che tutti, ribadiamo tutti, i dubbi che sollevavamo sull’accesso alla professione esistono ancora e vanno risolti con il regolamento che prima di agosto, data di entrata in vigore delle nuove norme, vanno definiti. infine diciamo con grande nostra soddisfazione che l’art 21 della Costituzione c’azzecca in pieno ed infatti è ripreso a piene mani dal documento dell’Ordine.

Sull’ignoranza abbiamo detto e ribadiamo che non apriremo bocca perchè i nostri lettori capiscono bene chi è ignorante e chi no e siccome noi siamo i primi ignoranti della zona prima di parlare cerchiamo di studiare e soprattutto capire quel che studiamo. Se altri non lo fanno peggio per loro.

Tutto il resto non ci interessa in quanto sterile ed inutile polemica; la nostra grande soddisfazione  è che i giovani laureati nella specifrica materia potranno fare i giornalisti senza scomodare la casta.

……….

Poichè sull’argomento abbiamo ricevuto una ventina di telefonate ed una decina di commenti anche da parte di persone non “addette ai lavori, quì di seguito pubblichiamo la copia del deliberato del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti perchè ognuno faccia le proprie autonome riflessioni

LINEE GUIDA DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIORNALISTICO Approvate il 19 Gennaio 2012

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti evidenzia la peculiarità della

professione giornalistica da intendersi come strumento di democrazia fondato sull’art.

21 della Costituzione e finalizzato a garantire il diritto dei cittadini ad

un’informazione corretta e completa, indispensabile per compiere scelte libere e

consapevoli.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE E TIROCINIO

L’accesso alla professione giornalistica è libero.

Fermi restando l’unicità dell’Albo, la permanenza dei due Elenchi e i diritti acquisiti

dagli iscritti all’entrata in vigore della riforma, l’accesso alla professione di

giornalista dovrà avvenire attraverso l’esame di Stato. Per sostenere l’esame di Stato

gli aspiranti giornalisti dovranno possedere una laurea e aver svolto un tirocinio di 18

mesi. Le forme di tirocinio saranno individuate in un regolamento e potranno essere:

praticantato aziendale, frequenza master dell’Ordine, compiuta frequenza di corsi

universitari specialistici post laurea in giornalismo, sistematica collaborazione

equamente retribuita a testate giornalistiche.

A far data dall’entrata in vigore della riforma, chi avrà superato l’esame di Stato

sceglierà se iscriversi nell’Elenco Professionisti o in quello Pubblicisti non

possedendo il requisito dell’esclusività professionale. Chi ha già superato un esame di

Stato per l’iscrizione ad un diverso Albo professionale e ha svolto il tirocinio

giornalistico, può accedere direttamente all’Elenco Pubblicisti.

FORMAZIONE PERMANENTE

La formazione permanente è compito essenziale dell’Ordine. Il principio, da

introdursi nella riforma, persegue l’obiettivo di stabilire un obbligo di aggiornamento,

contravvenendo al quale si determina un illecito disciplinare. La formazione

permanente dovrà essere coordinata dal Consiglio nazionale mediante apposito

regolamento, sarà obbligatoria – stante l’unicità dell’Albo – per tutti gli iscritti, e

avverrà mediante l’attribuzione di crediti.

ASSICURAZIONE

L’assicurazione obbligatoria, per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, non è conforme alla specificità della professione giornalistica.

CONSIGLI DI DISCIPLINA

L’attività disciplinare, essenziale per il rispetto della deontologia e del diritto dei

cittadini a una informazione corretta e completa, garantisce la terzietà attraverso la

separazione dei consigli dell’Ordine dai consigli disciplinari e si esercita attraverso:

a) Il Consiglio di disciplina regionale è composto da otto membri. Viene eletto dai

Consigli regionali tra gli iscritti all’Albo con almeno 15 anni di iscrizione, che

non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. I membri non sono

eleggibili per più di due mandati consecutivi, il loro incarico è incompatibile

con ogni altra carica negli organismi di categoria, pubblici e privati. Il

consigliere istruttore del procedimento non partecipa al voto. La durata del

mandato è pari a quattro anni, salvo il primo mandato che avrà durata biennale.

Presso ogni Consiglio regionale di disciplina opera un garante dei cittadini

avente il compito di segnalare eventuali violazioni deontologiche.

b) Il Consiglio di disciplina nazionale, che svolge funzioni di seconda istanza, è

composto da quattordici membri eletti dal Consiglio nazionale dell’Ordine tra

gli iscritti all’Albo, con almeno 15 anni di iscrizione, che non abbiano subito

sanzioni disciplinari definitive e che abbiano ricoperto la carica di consigliere

regionale o di consigliere nazionale dell’Odg ovvero di componente di

Consiglio di disciplina. Il consigliere istruttore del procedimento non partecipa

al voto. I membri non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi, il loro

incarico incompatibile con ogni altra carica negli organismi di categoria,

pubblici e privati. La durata del mandato è pari a quattro anni, salvo il primo

che avrà durata biennale.

La distinzione tra funzioni di amministrazione e di disciplina esige una congrua

riduzione del numero dei componenti del Consiglio nazionale.

NORME TRANSITORIE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO

L’iter transitorio di accesso all’esame di Stato dovrà esaurirsi nell’arco massimo di un

quinquennio e sarà regolato da precise norme, fermo restando che i pubblicisti non

intenzionati ad avvalersi di tale normativa, restano iscritti all’Elenco di appartenenza.

La normativa, tesa a garantire i diritti acquisiti, non interferisce con i canali di

accesso tradizionali: praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di

giornalismo, tutoraggio per i free-lance.

Sono richiesti i seguenti requisiti: iscrizione all’Elenco dei Pubblicisti; esercizio

esclusivo dell’attività giornalistica in forma di sistematica collaborazione retribuita di

almeno 36 mesi nell’ultimo quinquennio; certificazione del rapporto contrattuale e

comunque continuativo esistente nell’ultimo quinquennio, compresa la

documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi); attestazione della regolarità

contributiva previdenziale per i compensi percepiti per il periodo equivalente;

presentazione del materiale attestante l’attività giornalistica svolta nel corso

nell’ultimo quinquennio (la specificazione è rinviata al regolamento di attuazione).

L’accesso all’esame di Stato avverrà tramite: verifica dei requisiti, effettuata dagli

Ordini regionali secondo linee guida approvate dal Cnog, che consente l’iscrizione ai

corsi di formazione; tirocinio teorico, finalizzato all’acquisizione dei fondamenti

culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica, che si realizza in un

corso di formazione (i parametri del corso saranno definiti in sede di regolamento);

superamento della prova finale del corso di formazione, che costituisce titolo, con

decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione al Registro dei Praticanti e consente

l’accesso all’esame di Stato.

 

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