LETTERA AI SOTTOSCRITTORI DEL RICORSO AL TAR – LAZIO

Cari amici e compagni

che avete presentato in conferenza stampa il ricorso da instaurare dinanzi al TAR di Roma e che riguarda il provvedimento di scioglimento degli Organi elettivi del Comune di Scicli, vorrei avviare un dialogo con voi per comprendere meglio e con maggiore approfondimento le ragioni di tale scelta, che –allo stato- non condivido per insufficiente mia consapevolezza.

Il Sindaco Susino è stato eletto tre anni fa sulla base dei voti suoi personali e di quelli derivanti dalla coalizione di liste di partiti e di varia denominazione, ottenendo una maggioranza consiliare idonea allo svolgimento pieno del mandato.

Questa maggioranza elettorale è venuta meno al sostegno del Sindaco Susino ad un certo momento del cammino politico-amministrativo. Non ritengo, in ordine a questa mia riflessione, approfondire le ragioni, i motivi, i presupposti, le beghe interne od esterne tra Sindaco, componenti della Giunta via via succedutesi e maggioranza consiliare.

Mi pongo –anche per comprendere con voi- un quesito che attiene al significato ed agli effetti del voto comunale, laddove la proposizione di Sindaco, metà Giunta e liste consiliari è strettamente connessa al risultato elettorale sulla base della manifestazione di volontà espressa dagli elettori, e cioè: venuto meno il “patto elettorale” proposto agli elettori, condiviso dalla maggioranza degli stessi, e su cui si basava l’assunzione della conduzione amministrativa della “cosa pubblica” locale era –sul piano della legittimità e del rispetto delle scelte dei singoli elettori, oltre che sul piano di un’etica della politica- opportuno e doveroso che il Sindaco Susino rimettesse il mandato conferitogli dagli elettori e che, per motivi propri della carica ricoperta e del sostegno di partiti e liste presentatisi agli elettori per ottenerne il consenso anche in ambito consiliare?

Il mio pensiero al riguardo è che, venendo meno e –quindi- non sussistendo più il “patto” offerto agli elettori per ottenerne il consenso od il dissenso è venuta meno in capo al Sindaco Susino la legittimazione alla prosecuzione del mandato elettorale.

L’ulteriore fase della sindacatura Susino ha, a mio avviso, subito gli effetti negativi della incoerenza politico-elettorale e che –purtroppo, almeno così allo stato ritengo- ha coinvolto l’operare del Sindaco Susino e della maggioranza consiliare non nata da un consenso popolare, ma da una “mutazione antropolitica” dei Consiglieri Comunali.

Un ulteriore elemento di attenzione riguardo alla vicenda politico-elettorale dell’Amministrazione Comunale riguarda l’atto formale ed anche sostanziale di dimissioni del Sindaco Susino, avvenuto –se non ricordo male- alla fine del 2014.

E questo, se non erro, legato non alla mancanza di maggioranza consiliare (frattanto mutata) quanto ad uno sviluppo sempre più stridente delle vicende elettorali del Sindaco Susino,  ritenute viziate da specifici Organi di tutela giurisdizionale  della comunità del sud-est siciliano che si occupano di reati di mafia o para mafiosi.

Non era opportuno, oltre che doveroso, in questa vicenda –partita nella primavera del 2014 e ancora in corso di svolgimento- riflettere attentamente e rimettere in mano ai cittadini ed elettori del Comune di Scicli la facoltà, anzi il diritto, di procedere ad una scelta ponderata di nuovo Sindaco e di nuova Amministrazione?

Tenere in piedi il “palazzo” crollato a cosa è servito?

Da cittadino di Scicli e, anche, da avvocato mi domando: ma se il Sindaco Susino si è dimesso da dicembre 2014 e se la conseguenza delle dimissioni è la caduta degli Organi elettivi, qual è l’interesse reale ed effettivo alla impugnativa da parte di Consiglieri ed Assessori che non sono più tali e nella pienezza delle loro funzioni a far data dalle dimissioni del Sindaco Susino?

Il Commissario ad acta, dapprima nominato dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e dal Presidente della Regione, e la Commissione Straordinaria nominata dal Presidente della Repubblica su concorde atto del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Interno hanno assunto le rispettive funzioni anzitutto come Organi sostitutivi della carica Sindacale e della Giunta Comunale, la cui decadenza dovuta alle dimissioni del Sindaco Susino non può costituire oggetto di impugnativa.

E, comunque, come anche riportato nell’articolo di Leuccio Emmolo, nell’ipotesi in cui il ricorso faccia riferimento alla difesa amministrativa del Sindaco Susino  -cioè alla prosecuzione del mandato elettorale di Sindaco, Giunta e Consiglio- come esso possa avere i presupposti della finalità di ripristinare la situazione della continuità del mandato elettorale conferito dall’elettorato al Sindaco Susino e da questi affidato agli Assessori personalmente designati e supportati dai Consiglieri comunali ricorrenti?

Forse la titolarità e legittimità del ricorso avrebbe dovuto poggiare sui più di cento sottoscrittori del documento pubblico di contestazione del decreto governativo quali soggetti lesi nell’esercizio del loro diritto di voto espresso per il Sindaco Susino alle elezioni della primavera del 2012? Ma anche in questo caso, le dimissioni volontarie del Sindaco Susino sarebbero riconoscibili come atto da impugnare?

Ho partecipato con attenzione al dialogo ed alle relazioni svolte sabato scorso per apprendere e conoscere la forte difficoltà politica che ha attraversato e attraversa la nostra Città e mi piacerebbe che il dialogo proposto trovi rispondenza attenta nei fatti e negli atti che –come cittadini- direttamente o indirettamente ci toccano, richiamando il noto passaggio di Terenzio “Homo sum et nihil humani a me alienum puto”.    

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