È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
LA RISTRUTTURAZIONE DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA
22 Apr 2012 18:17
Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori ed è stata depositata la relazione finale del gruppo di lavoro costituito presso il ministero della giustizia per definire i criteri di applicazione della legge delega sulla ristrutturazione della geografia giudiziaria.
La relazione, ampia e articolata, di circa quarantaquattro pagine, ricca di statistiche sui carichi di lavoro e sui coefficienti di efficienza dei vari uffici, non conclude con un elenco dettagliato degli uffici da sopprimere, lasciando questo compito all’autorità politica, anche allo scopo di evitare inutili pressioni da parte delle forze politiche locali, numerose in ogni parte d’Italia, sensibili solo alle istanze clientelari e assistenziali, che non comprendono lo sforzo di razionalizzazione della riforma.
La relazione sottolinea che la “norma di delegazione esordisce indicando le finalità dell’attività di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari:
1) realizzazione di risparmi di spesa e
2) incremento di efficienza. … , solo dopo l’enunciazione di tali finalità, il legislatore si volge a dettare “principi e criteri direttivi” per la sua concreta applicazione”.
E’ evidente allora che i “principi e criteri direttivi” sono già stati valutati dal legislatore come idonei a conseguire le due finalità di “economia” e di “efficienza”, senza quindi che tale idoneità possa essere più messa in discussione o valutata caso per caso. Al legislatore delegato resta il compito di comprenderne la portata applicativa, seppure individuando i margini di discrezionalità che essa ancora permette.
Ciò vale innanzitutto per il primo criterio (lett. a) introdotto dal verbo “ridurre”, che ha ad oggetto gli uffici giudiziari di primo grado. Per quanto detto si deve presumere che la “riduzione” del loro numero è quindi il mezzo idoneo individuato dal legislatore (giuridicamente “imposto”, quindi, e non più revocabile in dubbio) per ottenere economie ed efficienza. Il limite del criterio di delega non contiene nessuna specificazione ulteriore rispetto a quella che occorre mantenere gli uffici di primo grado nei comuni capoluogo di provincia, cui si aggiunge il successivo criterio della lettera f), che addiziona l’ulteriore limite per cui in ogni distretto di corte d’appello o relativa sezione distaccata devono rimanere almeno tre degli attuali tribunali.
Resta “ferma la necessità di garantire..” gli uffici in ogni capoluogo di provincia, e questo, naturalmente, nella sua interezza.
La relazione ribadisce che la modalità (e quindi anche l’entità finale) della riduzione è indicata direttamente dal legislatore, e tocca, astrattamente, tutti gli uffici non aventi sede in capoluoghi di provincia, garantendo soltanto che ce ne siano almeno tre in ogni distretto; i criteri sono destinati a “ridefinire” nel modo più ragionevole il territorio degli uffici giudiziari interessati, sia ridistribuendo fra quelli residui il territorio di quelli soppressi, sia riequilibrando le competenze di uffici limitrofi, sia eventualmente escludendo dalla riduzione alcuni uffici che dovrebbero rientrare in essa in base alla lettera a), qualora ciò risulti necessario in forza dell’applicazione oggettiva e omogenea dei criteri di cui alla lettera b).
Al fine poi di stabilire a quale dei tribunali residui limitrofi a quelli soppressi vada attribuito il territorio in precedenza rientrante nella competenza di questi ultimi, si cercherà di perseguire il criterio della maggiore omogeneità di dimensioni possibile. L’obiettivo previsto dalla legge resterà pur sempre quello di fare in modo che tutti i tribunali italiani abbiano analoghe dimensioni, perché siano dimensioni idonee a funzionare con efficienza e quindi economia. Si sottolinea inoltre come il criterio di delega si esprime consentendo al legislatore delegato di “ridefinire” il territorio giudiziario, e non solo la parte di esso interessata dalla riduzione del numero degli uffici.
Infine, va preso in considerazione il limite derivante dalla regola fissata dall’art. 1 comma 2 lett. F), in base alla quale, all’esito degli interventi soppressivi, dovranno permanere in ogni distretto di corte d’appello almeno tre degli attuali tribunali con le relative procure della Repubblica; ciò comporta che: nel distretto di Potenza potrà essere soppresso un solo ufficio, scelto fra Lagonegro e Melfi; nel distretto di Salerno potranno essere soppressi due uffici, scelti fra Nocera Inferiore, Sala Consilina e Vallo della Lucania;
nel distretto di Bari potrà essere soppresso un solo ufficio scelto fra Lucera e Trani; nel distretto di Caltanissetta potrà essere soppresso un solo ufficio scelto fra Gela e Nicosia; nel distretto di Messina potrà essere soppresso un solo ufficio scelto fra Barcellona Pozzo di Gotto, Mistretta e Patti; nel distretto di Perugia potrà essere soppresso un solo ufficio scelto fra Orvieto e Spoleto. Invece nei seguenti distretti o sezioni distaccate non potrà essere soppresso alcun ufficio: Reggio Calabria, Cagliari, Campobasso, Lecce, Taranto, Cagliari, Sassari, Trento, Bolzano.
La distribuzione territoriale degli uffici giudiziari è materia di rilevanza costituzionale, da ciò conseguendo vincoli diretti per il delegante e per il legislatore delegato, tenuto anzitutto a un’interpretazione rigorosa oltre che costituzionalmente orientata dei “principi e criteri direttivi”.
In questa prospettiva di assicurazione anche del valore di razionale diffusione geografica dell’ accesso alle sedi di giustizia dev’essere, allora, interpretata la legge di delegazione: legge dalla quale emerge un ultimo e originario principio di intangibilità del tribunale di primo grado (e del corrispondente ufficio di procura) per ogni capoluogo di provincia (lett. a, c). Trattasi, al riguardo, di un criterio di geografia politica, che si presenta generale e stabile.
E’ per questo che dall’invariabile principio di intangibilità del tribunale di primo grado per ogni capoluogo di provincia sono stati desunti i principali corollari operativi (conoscibili dal delegante e dunque presuntivamente rientranti nello spettro della intentio legis), così da poter integrare quei “criteri oggettivi e omogenei” prescritti nei confronti del Governo al fine di “ridurre gli uffici giudiziari di primo grado”: l’oggettività, in tale guisa, scaturisce dal carattere di necessaria implicazione di ognuno dei criteri usati nel principio-cardine assunto dalla legge, l’omogeneità dalla circostanza che tutti i criteri derivano logicamente da un unico principio, appunto quello di intangibilità divisato dalla legge.
Così, soltanto in funzione di contenimento specifico dell’applicazione di tali criteri (quelli, cioè, elaborati sulla base dei dati relativi ai tribunali aventi sede in comuni capoluoghi di provincia) è destinato a operare il criterio secondario.
In breve, i criteri “oggettivi e omogenei” sono endogeni, cioè risalenti alla delega stessa siccome implicati dalla scelta legislativa di alcuni uffici come “intangibili”, potendosi definire in questo modo sia gli uffici intangibili ex ante (i tribunali con sede in comuni capoluoghi di provincia) sia quelli intangibili ex post (tre degli attuali tribunali per ciascun distretto, dunque anche non aventi sedi in capoluogo).
Per numero di abitanti, i circondari afferenti a città diverse dai capoluoghi sono sopprimibili per 56/57 poiché soltanto il tribunale di Busto Arsizio serve una popolazione maggiore di 363.769.
Per sopravvenienze totali, i circondari afferenti a città diverse dai capoluoghi sono sopprimibili per i rimanenti 51/56 poiché soltanto i tribunali di Santa Maria C.V., Torre Annunziata, Velletri, Nola e Tivoli superano la media di 18.094 procedimenti.
Per organico, i circondari afferenti a città diverse dai capoluoghi sono sopprimibili per gli ulteriori 50/51 poiché soltanto il tribunale di Palmi ne ha uno maggiore di 28 unità di magistratura.
Perciò, attenendosi alla tecnica del minimo mezzo per realizzare l’obiettivo dell’efficiente allocazione delle risorse giudiziarie senza diminuirne oltre misura la naturale frammentazione territoriale, sembra funzionale escludere la necessità di permanenza degli uffici che contano meno di 20 unità di organico, ma non anche di quelli con organico superiore ancorché minore di 28.
Conseguentemente, dei 50 uffici (aventi sede fuori dei capoluoghi provinciali e non già schermati dall’applicazione di alcuno dei valori precedenti, in quanto tali destinati, cioè, a ipotetica soppressione) possono immunizzarsi altri cinque, che contano un organico (sì inferiore a n. 28, e però di 20 magistrati e oltre) tale da consentire in via di principio lo stesso standard di produttività assicurato dal maggiore organico di riferimento (pari a 28). Ne sortisce la possibile individuazione ulteriore dei tribunali di Nocera inferiore, Locri, Marsala, Termini imerese e Civitavecchia, quest’ultimo con dotazione organica pari proprio al valore-limite di 20.
In definitiva, sono 45 i tribunali non provinciali che si collocano al di sotto del modello di ufficio intangibile secondo la legge delega; di questi, 8 risultano intangibili siccome lo standard dev’essere per alcuni distretti derogato (stilando un apposito ranking dei rispettivi circondari, replicando nel più ridotto contesto territoriale, cioè, l’elaborazione fatta su scala nazionale) per consentire il mantenimento di almeno tre degli “attuali tribunali” (Gela, Larino, Barcellona P.d.G., Patti, Spoleto, Melfi, Vallo d.L. e Rovereto), così che residuano almeno 37 uffici giudiziari di primo grado aventi sede fuori dei capoluoghi provinciali e in relazione ai quali è senz’altro stimabile in base a criteri oggettivi e omogenei l’operazione di riduzione e ridefinizione dell’assetto territoriale, fatto salvo l’impiego degli ulteriori elementi valutativi pregiudizialmente alienati dai mezzi impiegati dal gruppo di studio.
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