INSERIRE LE ATTIVITA’ CONNESSE AL RANDAGISMO TRA I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

E’ quanto contenuto nel regolamento, in vigore da luglio, emanato dal Ministero di Giustizia.
Tale attività va espletata presso  lo Stato,  le  regioni,  le  province,  i  comuni  o   presso   enti   o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Oltre ad esempio ai musei, tra le strutture oggetto del citato regolamento ci saranno anche i canili, presso i quali sarà possibile effettuare il ‘lavoro di pubblica utilità’ che l’imputato ha in debito verso lo Stato e la comunità intera.
Per non meno di 10 giorni e per massimo 8 ore al giorno tale attività non retribuita potrà essere svolta in base a quanto stabilito dall’Autorità Giudiziaria anche mediante convenzioni appositamente sottoscritte e con  modalita’  e  tempi  che  non pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di salute del condannato.

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