IN VIAGGIO CON FIDO

Ancora consigli utili per le vacanze in viaggio con il nostro amico a 4 zampe (fonte:Ministero Salute)

PASSAPORTO
Per gli spostamenti di cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario o da una persona che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il viaggio tra gli Stati membri, il Regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 prevede la necessità della identificazione degli animali tramite un tatuaggio, se però apposto prima del 03 luglio 2011, oppure tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore) e del possesso di uno specifico passaporto (allegato III, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013) individuale (documento di identificazione dell’animale da compagnia) rilasciato da un veterinario autorizzato dall’autorità competente.
Tuttavia, in applicazione dell’articolo 44 del Regolamento ( UE) 5762013 ( Misure transitorie relative ai documenti di identificazione), il passaporto di cui al modello definito dalla decisione 2003/803/CE, debitamente compilato, è da considerarsi conforme al nuovo Regolamento (UE) 576/2013 se rilasciato dal veterinario autorizzato prima del 29 dicembre 2014.
Il numero del microchip (oppure del tatuaggio) va riportato sul passaporto dell’animale.
Il passaporto, di forma tipografica standard e redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese, deve  contenere dati anagrafici e l’elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall’animale, le visite mediche e gli eventuali trattamenti contro l’echinococco multilocularis (soltanto per talune destinazioni) e sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all’interno dei Paesi della UE.
La vaccinazione per la rabbia è obbligatoria e deve essere effettuata conformemente all’allegato III, del Regolamento ( UE) 576/2013.
Tuttavia ciascun Paese membro, ai sensi dell’ articolo 7 del Regolamento ( UE) 576/2013 può autorizzare (in deroga all’articolo 6, lettera b) ) l’introduzione nel proprio territorio di cuccioli provenienti da altri Paesi membri di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati, e di età compresa tra le 12 e 16 settimane, non soddisfino ancora le condizioni di validità della vaccinazione.
Sul sito della Commissione europea alla pagina Movement of Pets (Dogs, Cats and Ferrets) – Young Animals sono consultabili le posizioni dei Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga prevista per le introduzioni nei loro territori di tali cuccioli, al seguito del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario e senza finalità commerciali.
In questo caso gli animali, se non accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti, possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione del proprietario o della persona autorizzata (allegato I, parte 1, del Regolamento UE 577/2013); inoltre nell’attestazione devono essere riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto.
Il passaporto deve perciò essere rilasciato ai proprietari dei cani, dei gatti e dei furetti, che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica (ovviamente se il proprietario intende recarsi con il proprio pet verso uno dei Paesi comunitari che concedono la deroga per i cuccioli e l’hanno pubblicizzata con le modalità prescritte).  
I trattamenti per l’echinococco multilocularis sono disciplinati dal Regolamento Delegato UE n.1152/2011 della Commissione del 14/07/2011.
Il passaporto in Italia è rilasciato dai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale, su richiesta del proprietario. Il rilascio per i cani è subordinato alla preventiva iscrizione all’anagrafe canina.
In molti paesi europei, infine, è vietato l’ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.

VACCINAZIONI
In alcuni Paesi ci sono leggi molto severe che prevedono, ad esempio, che il cane venga messo in quarantena in una struttura sanitaria e quindi separato dal proprio padrone anche per lunghi periodi. Occorre, quindi, informarsi direttamente al servizio sanitario o al consolato prima di partire.
Se ci si reca all’estero, è opportuno prendere informazioni sulle norme sanitarie richieste (vaccinazioni, certificati ed eventuale quarantena) relative al Paese che si vuole visitare. Tali obblighi variano da stato a stato. Per l’espatrio è obbligatorio, sottoporre l’animale alla vaccinazione antirabbica almeno un mese prima della partenza.
È consigliabile, comunque, portare sempre con sé il Libretto sanitario rilasciato dal proprio veterinario di fiducia sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dall’animale.
Indipendentemente dalla meta (Italia o estero), laddove le vaccinazioni non siano esplicitamente obbligatorie, è comunque importante proteggere l’animale dalla potenziale aggressione di agenti patogeni e osservare rigorose norme igieniche.
In alcune regioni, come ad esempio in Sardegna, è molto diffuso l’echinococco, un particolare tipo di tenia. Si può proteggere il cane somministrando soltanto carni cotte e, al ritorno dal soggiorno, è consigliabile effettuare una visita di controllo e l’esame delle feci.
N.B. I cani e gatti che si muovono nell’ambito del territorio nazionale non necessitano di vaccinazione antirabbica , tuttavia le compagnie navali o aeree potrebbero farne richiesta.
In tutto il bacino del Mediterraneo (per l’Italia – zone come Sardegna, Argentario, Isola d’Elba, Sicilia e altre regioni del sud) il pericolo è rappresentato dal pappatacio, un insetto che può trasmettere la leishmaniosi. In tali zone, è preferibile non far dormire il cane all’aperto durante la notte e distribuire antiparassitari sul pelo.
Nel nord Italia o comunque in territori umidi e pianeggianti come la Pianura Padana, bisogna proteggere il cane dalla filariosi cardiopolmonare, una malattia diffusa e pericolosa che si può prevenire somministrando al cane specifiche compresse. È sempre consigliabile, comunque, la vaccinazione antirabbica.

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