Il tribunale di Ragusa: “il personale precario della scuola a cui si nega la stabilizzazione va risarcito”

Il personale precario della scuola a cui si nega la stabilizzazione va risarcito assegnandogli un indennizzo fino a 12 mensilità, più la piena considerazione dei periodi pre-ruolo: lo ha confermato il Tribunale di Ragusa che si è espresso sul ricorso di un docente catanese che aveva prestato servizio a tempo determinato “sulla scorta di numerosi contratti a tempo determinato dall’anno scolastico 2011/2012 all’anno scolastico 2015/2016”.

Attraverso i legali dell’Anief, l’insegnante ha presentato ricorso per “l’abusiva reiterazione dei contratti a termine in ragione dell’attribuzione di ripetuti incarichi annuali su posto vacante e l’insussistenza di ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine ai suddetti”: il docente ha quindi chiesto “la stabilizzazione lavorativa mediante conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e” di “condannare l’amministrazione al risarcimento del danno”, più “le relative differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio; diritto disconosciuto dal Ministero in violazione del principio di parità di trattamento con il personale a tempo indeterminato, previsto dall’ordinamento europeo”.

Applicando pronunce inequivocabili della Cassazione, il giudice ha quantificato il danno, associandolo alle norme Ue, “risarcibile in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”, più “il riconoscimento degli incrementi retributivi che la disciplina collettiva ricollega alla maturazione di un’anzianità di servizio via via crescente”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non nasconde la sua soddisfazione per l’esito della sentenza, che ha portato a risarcire il docente catanese con almeno 10mila euro, come indennizzo, più gli interessi e uno stipendio mensile per sempre maggiorato: “Il Tribunale di Ragusa – dice Pacifico – ha di fatto confermato quello che sosteniamo da lungo tempo: no alla reiterazione immotivata dei contratti a termine, perché produce un danno e quindi il maltolto va indennizzato, a seconda dei casi, dando al lavoratore danneggiato fino a 12 mensilità. Inoltre, tutti i periodi svolti da supplente vanno ad incidere ai fini delle progressioni di carriera. Lo Stato non può sottrarsi a questi impegni e quindi chi a ricorre si assegna un indennizzo equo, con tanto di interessi e rivalutazione monetaria, più una collocazione stipendiale più favorevole dello scaglione stipendiale, con uno stipendio pertanto maggiorato rispetto a quello attuale”.

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