IL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

L’articolo 18 della Costituzione italiana prevede che “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”

La libertà di associazione è altresì garantita:

dall’art. art. 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.”

dall’art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. (…)

Essendo uno dei diritti umani fondamentali, la libertà di associazione deve essere riconosciuta anche ai non cittadini.

Per associazione si intendono le formazioni sociali che hanno base volontaria e un nucleo di organizzazione e tendenziale stabilità. In questo si differisce dalla riunione e dal comitato, costituito per un unico scopo limitato nel tempo. L’associazione ha base personale, ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo.

Tra le associazioni vietate dal diritto penale si distinguono le “associazioni per delinquere” volte cioè a commettere reati. Le associazioni mafiose sono state prese espressamente in considerazione da una legge per la prima volta nel 1982. Fino ad allora, rientravano nella categoria delle comuni associazioni per delinquere. Le caratteristiche speciali del reato di associazione mafiosa sono:

la “forza intimidatoria” dell’organizzazione, da cui deriverebbe il fenomeno dell’omertà, che rende difficile individuare e punire i colpevoli

l’inclusione di attività (commerciali, politiche e simili) che – di per sé – sarebbero lecite.

L’art. 18 della costituzione italiana non definisce il concetto di società segreta, il che ha determinato non pochi problemi di carattere giuridico. Ad esempio la massoneria è stata per molto tempo una società segreta, tuttavia le sedi delle istituzioni massoniche sono oggi regolarmente denunciate in questura e gli elenchi degli iscritti sono depositati presso le prefetture e sono quindi considerati “pubblici”, per quanto la loro accessibilità sia tutelata dalla normativa sulla “privacy”. La massoneria fu una “società segreta” fino al Risorgimento, dato che operava segretamente per l’unità nazionale contro gli stati preunitari, e nel periodo fascista, durante il quale fu duramente repressa.

Il concetto di “società segreta” è stato invece elaborato dalla legge 17/1982 (approvata a seguito dello scandalo della loggia massonica P2) che ne dà la seguente definizione: «Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall’art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.»

Vale la pena ricordare in sintesi la vicenda.

Le spregiudicate manovre imprenditoriali e finanziarie degli affiliati alla P2 , crearono un clima di profondo malessere nel Paese, le ripercussioni furono gravi: cadde il Governo Forlani ed insorse una difficile crisi politica. Il Senatore Spadolini, incaricato dal Presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo, stilò il suo programma governativo all’insegna della cosiddetta “emergenza morale“. Su tali basi ottenne la fiducia del Parlamento. Le sue dichiarazioni programmatiche contenevano anche un preciso impegno del governo relativamente alla “ Loggia P2 “. Il 25 Luglio 1981 il Governo esercita l’iniziativa legislativa, presentando al senato, il disegno legge sulle associazioni segrete. A chiarimento il Presidente del Consiglio afferma dinanzi al Senato che “Sulla base dei dati rigorosamente accertati è emersa una aberrante concentrazione di influenze amministrative della più svariata natura , insieme connesse in un vincolo di omertà e di copertura inquietanti. Non solo, ma è apparso evidente che questi legami proiettavano un’ ombra di indebita privatizzazione nelle strutture pubbliche distorcendole dai loro fini istituzionali, deviandone e deformandone il senso e gli scopi.“

Vennero adottati alcuni provvedimenti. Venne istituito un cd. COMITATO DEI TRE SAGGI composto dai costituzionalisti Vezio Crisafulli, Aldo Sandulli e Lionello Levi Sandri, che ebbero il compito specifico di accertare se concorressero i presupposti di fatto e di diritto per ritenere che la cd. Loggia P2 fosse da configurare come associazione segreta, vietata in quanto tale, dall’art. 18 della Costituzione. La relazione conclusiva individuava questi punti essenziali:

1) Difetto della comunione e collegialità, che secondo le costituzioni dovrebbero caratterizzare le comunità massoniche. La loggia P2 non aveva tenuto alcuna riunione assembleare (il suo scopo era appunto questo) e funzionò praticamente senza effettivi organi collegiali, essendo centrato l’intero potere nel suo capo che, dopo la sospensione del 1976, lo ha esercitato da solo.

2) La finalità precipua della loggia P2 appare non tanto quella risultante dalle Costituzioni massoniche, quanto quella della prestazione di una solidale e coperta assistenza tra gli appartenenti al sodalizio. Nella sintesi delle norme, ritrovata nelle carte del Gelli, si legge che la loggia è una organizzazione di élite che si prefigge tra gli altri scopi anche quello della solidale assistenza dei sui componenti e che uno dei compiti principali dell’ente è quello di adoperarsi per fare acquisire agli amici un grado sempre maggiore di autorevolezza e potere, perché quanta più forza ognuno di essi potrà avere tanta maggiore potenza ne deriverà all’organizzazione stessa, intesa nella sua interezza. Indizio di tale solidarietà fu anche il giuramento che impegnava l’indiziato a soccorrere, confortare e difendere i fratelli, anche in pericolo di vita.

3) I canali della solidarietà tra gli affiliati hanno nel campo della loggia il loro necessario ed insostituibile tramite: gli affiliati non debbono conoscersi tra loro, non solo al fine di serbare l’incognito, ma anche perché l’autentico potere del gruppo passi solo e tutto per le mani del vertice. Significativa in proposito è la massima enunciata nella sintesi delle norme: prevedi e provvedi alla necessità dei tuoi consimili senza che essi vengano a conoscenza da chi e da dove proviene la solidarietà di cui hanno beneficiato.

4) La funzione di proselitismo, cioè sostanzialmente l’azione di richiamo esercitata nei confronti di coloro che possano rendere più larga e ricca di risultati l’opera di solidarietà. Essa diede larghi frutti negli ultimi anni: infatti anche se si nutrono alcuni dubbi circa la veridicità degli elenchi sequestrati (che , indicano 962 affiliati) sembra pacifico un incremento vistoso.

5) L’impegno degli associati ha inoltre per oggetto il silenzio. Si legge, infatti, nella sintesi delle norme: il silenzio è d’oro e il modo di comportarsi e di militare nell’ente comporta il dovere di non infrangere la dura regola del silenzio; e ancora è necessario smentire con la massima disinvoltura e con tutta l’indifferenza ogni diceria circa la propria appartenenza all’istituzione.

6) Risulta poi particolarmente preoccupante la prescrizione che al fine di poter conservare la copertura dei punti di interesse previsti dall’organigramma per i vari settori delle attività pubbliche e private è necessario che ogni iscritto, prima di un suo eventuale avvicinamento, segnali la persona che ritenga più idonea e capace a sostituirlo.

Sulla base di tali risultanze il Comitato è, così, giunto alla conclusione che la Loggia P2 fosse una consociazione anomala. L’associazione si è adoperata con ogni mezzo a rimanere nascosta, cioè a non fare conoscere all’esterno la propria ideale identità e i suoi autentici fini, ed ad operare in modo occulto. Occulti, infatti, sono rimasti non solo i fini realizzati, ma anche la stessa identità dell’associazione, che non si è mai data una sede e si è sforzata di tenere celati e non rivelare la propria composizione ed organizzazione.

Sulla base di queste argomentazioni il Comitato ha ritenuto la Loggia P2 una associazione segreta, vietata pertanto dall’art. 18 della Costituzione.

Dopo la P2 ci fu la P3 e oggi si parla di P4: molti personaggi (ivi compresi Bisignani, Berlusconi e numerosi altri) sono sempre presenti.

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(1 – continua)

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