CHI TROVA IL CANE… DEVE RESTITUIRLO?

Fa discutere una sentenza della Cassazione pubblicata in questi giorni, riguardante il caso di un signore che, trovato un cane per strada, lo ha voluto accogliere in casa propria e … non ha voluto restituirlo al proprietario.
Ad una lettura del caso meno superficiale si apprende che il cane (un boxer) era stato trovato da un anziano signore e che il proprietario andò a reclamarlo dopo un bel po’ di tempo.
La Cassazione ha stabilito di non considerare il caso come una ‘appropriazione indebita’, trattandosi di ritrovamento fortuito e casuale, aggiungendo la non applicabilità dell’art 647 CP in quanto il cane non poteva essere considerato ‘cosa mobile’.
In più chi era andato a reclamarlo lo aveva fatto trascorsi i 20 giorni dal ritrovamento.

Mi sia concesso aggiungere che, in base alla normativa regionale, da noi in Sicilia si sarebbero aggiunte anche alcune ‘aggravanti’ per il ‘reclamante’.
In Sicilia, infatti, il proprietario deve segnalare (riportiamo fedelmente quanto scritto in schede anagrafiche) entro 3 giorni la scomparsa del cane; la violazione di tale prescrizione comporta una sanzione amministrativa da euro 578 a euro 1730…stessa sanzione prevista per l’abbandono!!!
…addirittura all’abbandono è equiparato il mancato ritiro entro 15 giorni dal ricevimento della racc. del cane dal canile dove si trova a seguito del ritrovamento

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