CANONE RAI: IL 2 AGOSTO IL TAR DECIDE SULLA LEGITTIMITÀ DEL CANONE IN BOLLETTA

 

Il prossimo 2 agosto la II sezione ter del Tar Lazio deciderà sulla legittimità dell’inserimento del canone Rai in bolletta. Come noto l’associazione dei consumatori ha avviato una dura battaglia contro la decisione del Governo di imporre il pagamento del canone attraverso la bolletta della luce,  battaglia che ha portato il Codacons ad intervenire al Tar del Lazio chiedendo la sospensione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 13 maggio 2016, avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Canone RAI in bolletta)”, pubblicato in GU n. 129 del 4.6.2016.  Lo rende noto Francesco Tanasi Segretario Nazionale Codacons.
“il canone RAI è imposta legata al semplice possesso di un apparecchio abilitato alla ricezione del segnale televisivo (Corte Costituzionale, sentenza n. 284 del 26 giugno 2002) – scrive il Codacons nel ricorso – La Corte ha, inoltre, chiarito come non sussiste alcuna relazione diretta tra le entrate che derivano dal canone e quelle che poi vengono effettivamente destinate alle reti Rai, dal momento che il maggiore beneficiario dell’imposta non è la Rai, bensì lo Stato e soltanto una parte viene riservata al finanziamento della televisione pubblica.
Dunque, risulterebbe persino erroneo qualificare come canone o abbonamento l’importo versato non integrando quest’ultimo il corrispettivo di un servizio ma dovendosi più propriamente parlare di imposta sul possesso della televisione.
Tanto premesso in merito alla corretta qualificazione dell’entrata per lo Stato, è ancor più evidente l’illogicità di un sistema – com’è quello varato dalla Legge di Stabilità 2016 e regolato dal provvedimento impugnato, che snatura l’imposta, vincolandone il pagamento al pagamento della bolletta elettrica.
Mentre il canone Rai è definito dalla Corte Costituzionale un’imposta non legata ad alcuna fornitura ma al semplice possesso di un apparecchio televisivo, la bolletta elettrica è il corrispettivo per un servizio, pertanto, APPARE ILLEGITTIMO PRETENDERE IL PAGAMENTO DEL CANONE CON UNA BOLLETTA DESTINATA A COPRIRE IL COSTO DI UN SERVIZIO DIVISIBILE.
Sull’argomento in trattazione è intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’ente Rai dall’altro, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo (sentenza Corte di Cassazione – SS.UU. del 20 novembre 2007, n. 24010).
Tanto dedotto – sostiene ancora il Codacons nel ricorso al Tar – non può che concludersi circa l’illegittimità di un sistema di riscossione di una entrata statale affidata ai gestori elettrici che vengono incaricati di un compito che appartiene al potere pubblico ovvero quello di percepire – salvo poi riversare – e riscuotere una imposta.
Un soggetto privato (l’impresa fornitrice di energia elettrica) si sostituisce allo Stato per l’incasso di un importo che rimane di spettanza Erariale: i fornitori di energia non possono trasformarsi in esattori per recuperare il canone Rai. È un compito che non gli compete. Trattasi di un sistema a dir poco improprio per riscuotere una imposta che andrà ad incidere sul costo – già lievitato – delle bollette elettriche”.

“Se il Tar accoglierà la nostra richiesta e sospendera’ l’inserimento del canone in bolletta – spiega Tanasi – le aziende elettriche dovranno resistuire agli utenti i 70 euro della prima rata scattata nei giorni scorsi”.

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