LA PROCURA MODIFICA LE IMPUTAZIONI NEL PROCESSO PER L’INQUINAMENTO AMBIENTALE DI CAMPO VEGA

Il Procuratore della Repubblica di Modica, Francesco Puleio, ha modificato all’udienza preliminare dell’11.2.2011 le contestazioni relative al processo per i gravi fatti di inquinamento ambientale connessi alle attività del sito di coltivazione e produzione mineraria denominato Campo Vega, già attivo nelle acque del mare territoriale antistante le coste di Pozzallo. Secondo l’accusa, i responsabili del Campo Vega avrebbero sversato in mare, con modalità illecite e nocive per l’ecosistema, ma che consentivano alla Edison risparmi di spesa per decine di milioni di euro, rifiuti speciali pericolosi (acque di strato, acque di lavaggio, acque di sentina, miscelate con sostanze chimiche di vario tipo, ricomprese nell’elenco dei rifiuti speciali pericolosi) derivanti dall’attività estrattiva e di stoccaggio degli idrocarburi coltivati nella concessione mineraria, con conseguente inquinamento dell’ecosistema marino.

In particolare, è stata confermata la contestazione del delitto di Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 260 D.lvo 152/2006; mentre le condotte originariamente inquadrate nell’ipotesi di Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, di cui all’art. 104 D.lvo 152/2006, sono state ora qualificate come Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all’art. 256 D.lvo 152/2006;

Questo il dettaglio delle contestazioni:

COSTA Marcello, GIANNONE Michele, LUBRANO LAVADERA Francesco, MAIONE Angelo, QUADRINO Umberto e COSULICH Andrea

del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, aggravate in concorso, p. e p. dagli artt. 81 comma 1 e 110 c.p., 256 comma 2 in relazione all’art. 192 comma 2 e 260 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 nr. 152, per avere,

  COSTA Marcello, quale direttore responsabile del sito di coltivazione e produzione mineraria denominato Campo Vega ubicato nel mare territoriale in posizione Lat. 36°32’21” N; Long. 14°37’39” E;

  GIANNONE Michele e LUBRANO LAVADERA Francesco, quali comandanti pro-tempore del Galleggiante “Vega Oil” iscritto al nr. 2289 dei Registri Navi Minori e Galleggianti di Siracusa asservito al predetto sito di coltivazione e produzione mineraria Campo Vega;

  MAIONE Angelo, quale responsabile per la sicurezza e l’ambiente del sito di coltivazione e produzione mineraria Campo Vega;

  QUADRINO Umberto, quale amministratore delegato della Edison S.p.A., proprietaria del citato Galleggiante “Vega Oil” asservito al sito di coltivazione e produzione mineraria Campo Vega di cui è Società Concessionaria;

  COSULICH Andrea, quale amministratore delegato della Fratelli Cosulich S.p.A., Società Armatrice del nominato Galleggiante “Vega Oil” asservito al sito di coltivazione e produzione mineraria Campo Vega;

in concorso tra loro ed in violazione di più disposizioni di legge, ognuno nell’esercizio delle loro specifiche attribuzioni, allestito mezzi ed attività continuativa organizzata per l’illecito smaltimento di ingenti quantità di rifiuti speciali pericolosi, derivanti dall’attività estrattiva e di stoccaggio degli idrocarburi coltivati nella concessione mineraria denominata “Campo Vega”, quali:

  acque di strato (prodotto della separazione fisica – mediante decantazione – della miscela acqua/idrocarburi estratta dal pozzo petrolifero);

  acque di lavaggio (prodotto del lavaggio e risciacquo delle cisterne di contenimento degli idrocarburi);

  acque di sentina (miscele oleose derivanti dagli scoli dei motori a combustione interna depositati sul fondo della sala macchine della nave).

Attività consistita nell’immettere, in tempi diversi, nelle unità geologiche profonde e nelle acque sotterranee, tramite il pozzo recettore denominato “Vega 6” (inidoneo all’uso perché pozzo sterile sin dall’origine non avendo mai contenuto idrocarburi, anziché, come previsto dalla legge, pozzo non più produttivo), enormi quantità di rifiuti allo stato liquido, prodotti nelle operazione di perforazione e di estrazione, ed in particolare:

  acque di strato originate dalla separazione degli idrocarburi nelle cisterne della FSO Vega Oil, aspirate mediante pompe di stripping dalle cisterne per essere inviate alle Slop tanks ove permanevano, mescolate con fluidi di lavorazione ed addizionate con sostanze chimiche di vario tipo (additivi antincrostanti, rifiuto speciale pericoloso Cod. CER 07.02.14* all. D[1] D.lvo 152/2006, deossigenanti, inibitori di corrosione, eliminatori di O2, battericidi, demulsificanti, ecc.); pompate quindi alla piattaforma Vega Alfa per la successiva re-inezione nel sottosuolo attraverso il pozzo Vega 6 da sempre improduttivo e quindi inidoneo all’uso;

  acque di lavaggio delle cisterne del carico mescolate a morchie del greggio (rifiuto speciale pericoloso Cod. CER 05.01.03* all. D D.lvo 152/2006), strati del trattamento protettivo di pitturazione delle cisterne (rifiuto speciale pericoloso Cod. CER 08.01.15* all. D D.lvo 152/2006), fogli di ossido; aspirate dalle pompe di stripping per essere inviate alle Slop tanks, pompate quindi alla piattaforma Vega Alfa per la successiva re-inezione nel sottosuolo attraverso il pozzo Vega 6, da sempre improduttivo e quindi inidoneo all’uso;

  acque di sentina frammiste a miscele oleose (rifiuto speciale pericoloso Cod. CER 13.04.03* all. D D.lvo 152/2006) ed a residui di corrosione; aspirate dalla pompa di sentina ed inviate alle Slop tanks, pompate quindi alla piattaforma Vega Alfa per la successiva re-inezione nel sottosuolo attraverso il pozzo Vega 6, da sempre improduttivo e quindi inidoneo all’uso;

rifiuti tutti, in definitiva, convogliati e miscelati nelle Slop Tanks e periodicamente trasferiti, tramite condotta sottomarina (sea-line), sulla piattaforma Vega Alfa (precisamente nel serbatoio TK101) ove, assieme ad altri reflui prodotti dalla piattaforma stessa (“drenaggi aperti/chiusi”) venivano reiniettati nel pozzo Vega 6, da sempre improduttivo e quindi non idoneo all’uso;

nelle quantità sotto specificate:

         acque di strato: dall’anno 2000 all’agosto del 2007 – 147.810 metri cubi, dei quali 16.910 dal marzo 2001 all’agosto 2007;

         acque di lavaggio: dall’anno 1989 all’agosto del 2007 – 318.675 metri cubi, dei quali 128.238 dal marzo 2001 all’agosto 2007;

         acque di sentina: dall’anno 1993 all’agosto del 2007 – 14.732 metri cubi, dei quali 6.215 dal marzo 2001 all’agosto 2007;

con conseguente: a) dispersione e sversamento di idrocarburi e sostanze inquinanti nelle acque marine; b) non controllabili contaminazioni ambientali per l’ecosistema marino e del sottosuolo; c) depositi di fondo, sedimenti ed inquinamento delle falde idriche profonde; d) aumento delle pressioni locali nel sottosuolo e rischio di sismicità indotta.

La descritta condotta, finalizzata al conseguimento dell’illecito profitto del mancato esborso dei rilevanti costi necessari per il corretto smaltimento dei rifiuti immessi, portava ad un risparmio economico (attualizzato al 2006) da parte della Edison S.p.A. e della Fratelli Cosulich S.p.A così quantificabile:

         acque di strato: € 20.963.400 circa da parte di Edison S.p.A., dei quali €.2.402.498 relativamente al periodo marzo 2001 – agosto 2007;

         acque di lavaggio: € 44.614.400 circa da parte di Edison S.p.A. e Fratelli Cosulich S.p.A., dei quali €. 18.209.796 relativamente al periodo marzo 2001 – agosto 2007;

         acque di sentina: € 2.062.480 circa da parte di Edison S.p.A e Fratelli Cosulich S.p.A., dei quali €. 871.170 relativamente al periodo marzo 2001 – agosto 2007;

Il tutto per una riduzione dei costi aziendali (attualizzata al 2006) pari a €. 21.482.186, relativamente al periodo marzo 2001 – agosto 2007.

In Scicli – Modica, fino al 09.08.2007.

La difesa ha chiesto un termine per approfondire la questione ed il Gup Di Marco ha rinviato l’udienza al prossimo 30.6.2011

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