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Difesa e accusa a confronto in aula: ecco come è maturata la condanna della madre naturale di Vittorio Fortunato
14 Mar 2026 11:14
L’udienza al termine della quale è arrivata la condanna a 3 anni e 3 mesi per la madre naturale di Vittorio Fortunato, era iniziata con una sospensione di 30 minuti, richiesta dalla parte civile per esaminare la memoria difensiva del legale della donna, l’avvocato Angelo Iemmolo, depositata ieri, richiesta a cui si è associato anche il Pubblico ministero Marco Rota. Poi la requisitoria, sostenuta dal pm vpo Patrizia Pino affiancata dal pm Marco Rota, la richiesta di condanna anche della parte civile sostenuta dall’avvocato Emilio Cintolo e l’arringa difensiva dell’avvocato Angelo Iemmolo, ed è da questa che iniziamo il racconto. Una vicenda dolorosa che ha al centro un bambino, dolorosa da qualunque parte la si guardi. Del piccolo si era simulato abbandono e ritrovamento il 4 novembre del 2020. Neonato era stato messo in una borsa della spesa, avvolto in una copertina
La tesi difensiva
La valenza mediatica di questo fatto di cronaca – lo aveva sottolineato anche il pm Rota in fase di requisitoria – e lo ha ripetuto l’avvocato Iemmolo, “chiaramente ha influenzato procedimenti penali e minorile e sicuramente saranno una esperienza negativa per tutti i soggetti coinvolti. Lei si porterà per sempre lo stigma della madre che ha abbandonato il figlio”. Il legale della donna ha sostenuto che può capitare che una donna non si accorga della gravidanza fino al termine, è accaduto ad una donna di Manfredonia lo scorso anno. Sulle cure al bambino, perché dubitare che la donna abbia detto il vero quando sosteneva di avere utilizzato una molletta per chiudere il cordone ombelicale? Non ci sono prove che possano smentirlo. La donna soffriva di disturbi di personalità dipendente, propri di una persona che dipende da un soggetto dominante e sarebbe stata psicologicamente dipendente dal padre naturale del piccolo. Secondo il difensore, la donna chiamando in aiuto l’ex compagno è evidente volesse essere accompagnata in ospedale assieme al piccolo. L’avvocato ha sostenuto che la donna ha accudito il bambino come meglio poteva. I segni della fame vengono dimostrati, da un neonato, piangendo. Invece il bimbo viene trovato dopo un’ora dal parto, roseo e sereno, non piangeva perché non aveva evidentemente fame. Non avvertiva necessità di mangiare, ed è verosimile che sia stato portato al seno e non abbia voluto ciucciare. L’avvocato ha accennato all’atteggiamento ostile del tutore del bimbo dal 2022, quando un provvedimento del Tribunale disponeva il rientro del piccolo con la madre naturale. “La signora vorrebbe raccontare la storia al bambino ma non può, anche alla luce di questo provvedimento che lo rende nuovamente adottabile ma che ancora non è definitivo. Dice che è consapevole che probabilmente non potrà riavere il bambino ma vuole che lui sappia che ha una madre che lo cerca e una sorella figlia sua e dello stesso padre”. Il difensore ha anche ricordato che per la posizione della madre naturale, la pubblica accusa, in prima istanza aveva chiesto l’archiviazione, perché non c’era accordo sulla messinscena del finto abbandono e ritrovamento e non c’era consapevolezza della signora di abbandonare il bambino, con il dubbio sull’elemento psicologico del reato. Il gip la rigettò. Con la configurazione del reato la norma vuole evitare che un soggetto incapace sia lasciato in balìa di se stesso e non abbia assistenza. Ma la donna l’assistenza l’ha data, ha chiamato il padre del bambino, il piccolo era pulito, non aveva traumi; dal parto alla consegna al padre, l’unica cosa in più che avrebbe potuto fare è telefonare all’ambulanza. Secondo il legale manca l’elemento oggettivo e soggettivo del reato e ha concluso che la donna al momento del fatto avesse delle fragilità psichiche che ne hanno influenzato le scelte e che vanno valutate, e ha chiesto l’assoluzione perché fatto non costituisce reato o non sussiste.
La pubblica accusa
La vicenda dalla chiamata al 118, alle indagini che ne scaturirono è stata riassunta dalla pm Pino; un racconto quello del ritrovamento del bambino da parte dell’uomo che poi risultò esserne il padre naturale, che non aveva convinto gli agenti che avviarono subito le indagini fino a scoprire che l’uomo stesso aveva simulato l’abbandono e il ritrovamento, coinvolgendo nei soccorsi due sue amiche. Intercettato l’uomo, sarebbe emersa la preoccupazione della madre naturale per quello che le poteva accadere e nella risposta di lui, di stare tranquilla che le impronte erano di più soggetti e che lei non era schedata, sarebbe sorto il primo sospetto della responsabilità dei due nella vicenda. Solo in un secondo momento il padre naturale disse che la donna lo aveva chiamato perché si sentiva male, e che quando era arrivato a casa sua, lei gli aveva detto, consegnandogli il neonato appena partorito, che era figlio suo e di portarlo in ospedale. Dopo il soccorso, la donna avrebbe manifestato preoccupazione ad essere sentita in questura ed erano passati 12 giorni dal “ritrovamento”. La madre naturale secondo la ricostruzione della pubblica accusa avrebbe negato la gravidanza anche alle colleghe di lavoro, parlava di ritenzione idrica, ma aveva un atteggiamento di chi volesse nasconderla tenendo una borsa davanti al ventre e vestendo abiti comodi per occultarla, per non renderla manifesta all’esterno. Il neonato, al primo soccorso in ospedale aveva il cordone non clampato, in una situazione di rischio emorragico; una bassissima glicemia, indosabile, in stato di ipotermia, in condizioni di rischio assoluto. Era stato messo poi in termoculla e sottoposto a terapia antibiotica. Il fatto poi che una testimonianza medica abbia rilevato in fase di dibattimento che se il piccolo fosse stato attaccato al seno si sarebbe evitato il calo glicemico, avrebbe aggiunto un elemento nella mancata cura del piccolo. Molti degli elementi riportati dalla pm sono stati messi in dubbi dal difensore. Nulla avrebbe impedito alla donna di andare lei in ospedale o di chiamare soccorsi. Un consulente di parte aveva sostenuto che la donna era affetta da un disturbo psicotico breve, depressa e dipendente da quell’uomo, il padre naturale del bambino, e il parto la destabilizzò ma, visitata la donna a due anni dai fatti, non fu in grado di dare una evidenza della diagnosi né della effettiva assunzione di farmaci. Ovvio si trattasse di soggetto fragile, non sereno, in una relazione non facile ma con problematiche che per l’accusa non avrebbero inciso sulla capacità di intendere e volere. Un parto improvviso, la donna avrebbe sostenuto di non essersi accorta prima di essere incinta, non servirebbe ad escluderne la responsabilità. Sapeva perché già madre, le gravi conseguenze a cui esponeva il bambino. La Pm aveva quindi contestato l’abbandono aggravato, chiedendo la condanna a anni 3 di reclusione. Il Pm Rota ha aggiunto che il caso è purtroppo diventato di rilevanza mediatica, e ciò può portare ad alimentare speculazioni su un fatto che è una tragedia e che va considerato con rispetto per le esigenze di giustizia. La teoria dell’abbandono secondo il pm parte proprio dal nascondere volutamente la gravidanza e il nasconderla per il peso psicologico e la responsabilità che ne consegue, renderebbe coerente il comportamento successivo della donna.
La parte civile
La parte civile rappresentata dall’avvocato Emilio Cintolo ha sottolineato invece che l’abbandono di minore è un reato di pericolo e che il bambino abbia corso un pericolo reale, è un dato di fatto, dal cordone non clampato, nessuna precauzione igienica, all’assenza di tentativo di assistenza sanitaria. Il bambino non sarebbe stato attaccato al seno, non nutrito e dire che non ne aveva bisogno non è accettabile ed è per questo che era in ipoglicemia. Condizioni che una donna che aveva già partorito due bimbi non poteva non conoscere. Questi dati avrebbero creato esposizione al pericolo. Non solo dovere di cura materiale, ma è venuta meno a qualunque cura morale del bambino. Il reato è compreso, secondo la Cassazione, nei delitti contro la vita e incolumità individuale, si configura anche, non solo nella tutela, ma nella violazione dell’obbligo assistenziale e di cura e custodia, anche temporanea e commette reato anche chi omette di fare intervenire soggetti idonei ad evitare pericolo stesso. anche lui ha concluso insistendo per la condanna.
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