Anche il Tar Sicilia boccia l’ordinanza “HotSpot” di Musumeci: “competenza dello stato”

“Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”. E’ quanto scrive la Terza sezione del Tar Sicilia che formalmente boccia il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro l’ordinanza del governatore Nello Musumeci dello scorso 22 agosto, che imponeva la chiusura di tutti i centri di accoglienza per migranti e il trasferimento degli ospiti fuori dai confini regionali.

“Il provvedimento impugnato ha cessato di produrre effetti in data 11 settembre 2020 – si legge nella sentenza -, in quanto, in base all’art. 3 della gravata ordinanza regionale, la stessa era valida dal 23 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020 compreso”. Dal momento che “il provvedimento ha cessato di produrre effetti, nessuna utilità potrebbero ricavarne le parti dall’annullamento o, più correttamente, dalla declaratoria di illegittimità dell’atto stesso”. Ma pur non accogliendo il ricorso del Governo Conte il Tribunale amministrativo lo definisce “fondato”, bocciando di fatto il provvedimento del governatore Musumeci. Il Tar Sicilia ricorda infatti come siano “materie di competenza legislativa esclusiva statale” l’immigrazione, il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea. Inoltre, si legge nella sentenza “sia gli hotspot sia i centri di prima accoglienza rientrano nella competenza del ministro dell’Interno, in quanto si tratta di strutture la cui finalità è quella di evitare la dispersione sul territorio dei migranti e consentire l’esecuzione di eventuali provvedimenti di espulsione; e, pertanto, viene in rilievo, quale attività squisitamente di spettanza statale, quella di controllo dell’immigrazione”.

I giudici amministrativi, pur ricordando che la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di interventi legislativi alle Regioni con riguardo al fenomeno migratorio, ricordano che “tali interventi non possono riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale”Insomma, avverte il Tar, “il potere di disciplinare l’immigrazione rappresenta un profilo essenziale della sovranità dello Stato, in quanto espressione del controllo del territorio”.

Il Collegio pur riconoscendo la sussistenza “in astratto” del potere del presidente della Regione in ambito sanitario, ricorda che “tale potere deve essere esercitato, in concreto, entro i limiti imposti dalla disciplina statale emergenziale e in coerenza con le attribuzioni delle regioni derivanti dalle norme costituzionali; oltre che nel rispetto del principio di leale collaborazione”.

“Per contro, nella fattispecie in esame il potere extra ordinem astrattamente rientrante nelle competenze regionali in materia sanitaria, così come è stato concretamente esercitato con l’art. 1 della gravata ordinanza: ha inciso direttamente sulla gestione dei flussi migratori, finendo sostanzialmente per disciplinare gli hotspot e i centri di accoglienza in sovrapposizione alla competenza statale, di natura esclusiva nel campo del controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale; ha esorbitato dai limiti correlati alla natura di ente territoriale esponenziale degli interessi della sottostante collettività, in quanto il provvedimento era destinato a produrre effetti sul territorio di altre regioni, verso le quali il flusso migratorio avrebbe dovuto essere spostato una volta attuati i trasferimenti”.

Allo stesso modo l’articolo 2 dell’ordinanza del governatore vietando l’ingresso, il transito e la sosta nel territorio della Regione di ogni migrante “ha inciso sulla regolamentazione dei flussi migratori e, in particolare, sulla disciplina dell’ingresso e della permanenza dei cittadini stranieri all’interno del territorio nazionale; sulla libertà di circolazione delle persone”.

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