Ordinanza sicurezza, Comune Ragusa chiarisce

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In riferimento alle notizie apparse su organi di stampa  relative all’ordinanza sindacale su “interventi di safety per le manifestazioni pubbliche e/o siti caratterizzati da numero di visitatori”  ed alle conseguenti affermazioni del direttivo di Laboratorio 2.0, interviene il  Comandante della Polizia Municipale di Ragusa Giuseppe Puglisi per esplicare alcune dovute precisazioni:

“Da un punto di vista normativo, il fondamento legislativo dell’ordinanza sindacale n. 704 del 06.07.2017 avente ad oggetto “interventi di safety per manifestazioni pubbliche e/o siti caratterizzati da numero di visitatori” non trova fondamento – come invece sostenuto nella nota – nell’art. 54 comma 7 dlgs 267/2000 (introdotto dal cosiddetto decreto sicurezza urbana) che da al Sindaco la possibilità, motu proprio, di adottare un’ordinanza non contingibile ed urgente per un periodo massimo di 30 giorni , in alcune zone della città, avente ad oggetto il divieto assoluto di vendita e consumo di sostanze alcoliche.

Sul punto, infatti, si precisa che l’amministrazione comunale  non ha adottato nessuna ordinanza facente riferimento a tale norma. Lo si evince dal fatto che nell’ordinanza sindacale n. 702 di pari data avente ad oggetto “misure di sicurezza urbana stagione estiva 2017” viene previsto solo il divieto e consumo di bevande in bottiglie e lattine, fermo restando che all’interno dei pubblici esercizi, comprese le pertinenze, tale divieto non opera.

In merito alla inutile polemica riguardante il divieto di alcol dalle ore 20 – quale tipica misura di safety – la stessa trova fondamento nelle circolari del Capo della Polizia e alle conseguenti determinazioni assunte dalle Autorità Competenti in materia a cui questa amministrazione comunale,  come tutte le amministrazioni comunali del territorio ibleo, è tenuta ad adeguarsi.

Infine, corre obbligo di rappresentare che la misura del divieto di vendita di alcol, dalle ore 20 ed esclusivamente in coincidenza di manifestazioni su aree pubbliche, è una misura preventiva che va verificata per ogni singola manifestazione dalle Autorità Competenti a cui spetta una valutazione complessiva non solo relativa alle misure di safety, ma anche di security ed è finalizzata ad evitare, ex ante, un diniego per lo svolgimento della manifestazione”.

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