Soldi all’erario non versati. Condannato il titolare di una ricevitoria a Scicli

Soldi derivanti da giocate del Lotto. Soldi per un importo di 200mila euro che un 52enne di Scicli avrebbe dovuto versare all’erario. La condanna è arrivata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti presieduta da Salvatore Chiazzese che avrebbe rilevato la mancata riscossione di somme dovute da una cliente, alla quale il titolare della ricevitoria avrebbe consentito di accumulare un ingente debito con lo Stato in una singola giornata di giocate senza riscuotere il denaro.

Nel corpo della sentenza della magistratura contabile la spiegazione di quanto accaduto.

Nella sentenza viene spiegato che il titolare della ricevitoria, in qualità di concessionario, è vincolato da un rapporto di servizio funzionale con l’amministrazione finanziaria, che prevede l’obbligo di raccogliere le entrate e di eseguire i pagamenti per conto dello Stato. Tale rapporto impone al ricevitore il dovere di rendicontare correttamente all’Amministrazione dei monopoli di Stato. Il mancato o insufficiente versamento all’erario delle somme giocate, al netto delle vincite e delle commissioni, costituisce una violazione delle responsabilità patrimoniali.

Cosa stabilisce la normativa in materia di gioco al Lotto e di vincite.

Secondo l’attuale normativa ogni ricevitore del Lotto deve trasferire i proventi delle giocate ogni giovedì, relativi alla settimana precedente, dedotte vincite e commissioni, basandosi sull’estratto conto settimanale. Per tali ragioni, il titolare della ricevitoria è stato condannato a risarcire i monopoli di Stato con una somma di 200mila. “In base alle norme sussiste un rapporto di servizio di natura funzionale tra l’amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del Lotto, che provvede alla riscossione di entrate e all’esecuzione di pagamenti per conto dello Stato – si spiega nella sentenza – ci sono degli obblighi cui è soggetto il ricevitore del Lotto, quelli di rendicontazione all’amministrazione dei monopoli di Stato. Ne consegue che il ricevitore del lotto assume la veste di agente contabile e che l’omesso o il minore versamento all’erario delle somme corrispondenti alle giocate effettuate, dedotte quelle relative all’aggio e alle vincite pagate configura una condotta in palese violazione delle regole della responsabilità patrimoniale”. 

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