RIMBORSI SISMA DEL DICEMBRE 1990: APPROVATO IL MAXIEMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITÀ

Approvato al Senato, nelle prime ore di questa mattina, il maxiemendamento alla legge di stabilità che, al comma 665, riguarda proprio i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

“Siamo riusciti, finalmente, a porre un punto fermo su questa delicata questione” – afferma la Senatrice del Pd Venera Padua – “accogliendo le numerose istanze, comprese quelle degli ordini professionali oltre che ovviamente di imprese e cittadini, provenienti dai territori interessati. Mi preme sottolineare che il diritto al rimborso, 90 milioni per il triennio 2015-2017, quindi 30 milioni per ciascun anno, sarà garantito a chi abbia avanzato apposita istanza entro il primo marzo 2010. Abbiamo portato avanti una battaglia condivisa che ha preso il via alla Camera dove è stato avviato l’iter della legge di Stabilità, che è proseguita al Senato, facendo in modo che il comma 665 potesse essere sostenuto e riempito di contenuti finanziari, mentre la stessa si concluderà di nuovo alla Camera con l’approvazione definitiva della legge di stabilità. Se si fa fronte comune, è chiaro che si hanno più possibilità di conseguire risultati”.

Il comma recita che i beneficiari saranno individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

I beneficiari hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.  

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