TELEFONATE PUBBLICITARIE? NO GRAZIE!

         Ogni giorno milioni di telefonate pubblicitarie arrivano nelle nostre case. Il telefono, da strumento amico di comunicazione, è diventato una porta di ingresso per la tua casa attraverso cui, anche nei momenti meno opportuni, signorine e giovanotti dal tono suadente ti propongono ogni tipo di prodotto possibile e immaginabile o cercano di convincerti a tutti i costi a cambiare operatore telefonico, servizio di fornitura elettrica o pay TV.

         Da gennaio 2011 sono però cambiate le regole del marketing telefonico

         Gli abbonati (che la legge definisce “contraenti”) i cui nominativi e numeri siano pubblicati nell’elenco telefonico e che non desiderino ricevere telefonate pubblicitarie, possono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni. Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).

         L’iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.

         Ci si può iscrivere utilizzando cinque modalità diverse.

         Il primo, il più semplice per chi usa internet, è compilando il modulo elettronico disponibile nella pagina “area abbonato” del sito: www.registrodelleopposizioni.it Sullo stesso sito trovi tutte le altre indicazioni necessarie.

         Per raccomandata, scrivendo a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI” UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM).

         Via fax: 06.54224822.

         Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it

         Tramite il numero verde: 800.265.265.

         Una volta effettuata l’iscrizione, accertarsi dell’avvenuta iscrizione e aspettare quindici giorni necessari perché l’opposizione divenga effettiva. A questo punto non dovrebbero più arrivare telefonate pubblicitarie.

         Ma attenzione! L’iscrizione nel registro delle opposizioni serve a bloccare le chiamate pubblicitarie effettuate a numeri prelevati dagli elenchi telefonici. Se, in qualche precedente occasione (firma di contratti, acquisto di prodotti) avete prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di tele marketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata, l’iscrizione nel registro delle opposizioni non avrà alcun effetto. In tal caso è sempre possibile chiedere a chi telefona da quale elenco ha tratto il vostro numero (è tenuto a comunicarvelo) e chiedere, con lettera raccomandata inviata al soggetto che si aveva autorizzato, la cancellazione dei propri dati dall’elenco.

         Ma cosa fare se, nonostante l’iscrizione nel registro delle opposizioni e la diffida inviata al soggetto, si ricevono ancora telefonate indesiderate?

         Ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali (utilizzando il modello che si trova sul sito www.garanteprivacy.it) o all’Autorità giudiziaria.

         Ricordo inoltre che, a tutela del consumatore, chi fa la telefonata pubblicitaria deve rendere visibile il numero chiamante, gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel registro delle opposizioni; l’informativa può essere resa con modalità semplificate.

         In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal D.P.R. 178/2010, è prevista una sanzione da 10 mila a 120 mila euro.

 

 

 

 

 

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